Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 1° giugno 1993, n. 25.
(1) La mozione pervenuta almeno quindici giorni prima del primo giorno fissato per la tornata di sedute del Consiglio è posta all'ordine del giorno della tornata medesima.
(2) Tuttavia, qualora i presentatori/le presentatrici o uno di essi/una di esse chiedano che una mozione pervenuta dopo la scadenza del suddetto termine venga inclusa nell'ordine del giorno, si applica la procedura prevista dall'articolo 62. 54)
(3) La discussione e la votazione di una mozione iscritta all'ordine del giorno non può essere rinviata, se non con il consenso dei firmatari della mozione stessa.
(4) Il Consiglio può comunque anticipare, con votazione segreta e a maggioranza dei due terzi dei presenti, la trattazione dei disegni di legge la cui approvazione urgente è ritenuta di interesse provinciale.
Il testo tedesco del comma 2 è stato sostituito dall'art. 42 della D.C.P. 7 maggio 2003, n. 5.