(1) Il personale della dirigenza sanitaria che, sulla base del nuovo assetto retributivo in vigore dal 1° luglio 2003 percepisce una retribuzione mensile complessiva inferiore rispetto a quella del mese di agosto 2002, inclusiva delle ore di plusorario prestate, viene autorizzato alla prestazione di un ulteriore ora aggiuntiva programmata ai sensi dell'articolo 37 del presente contratto.
(2) Qualora anche dopo l'applicazione del precedente comma 1 la retribuzione mensile complessiva fosse inferiore a quella percepita nel mese di agosto 2002, inclusiva delle ore di plusorario, si garantisce la retribuzione di risultato di cui all'articolo 36 nella misura del 10%.
(3) Qualora anche dopo l'applicazione dei precedenti commi 1 e 2 la retribuzione mensile complessiva fosse inferiore a quella percepita nel mese di agosto 2002, incluse le ore di plusorario, il personale viene autorizzato alla prestazione di un ulteriore ora aggiuntiva programmata o parte di essa.
(4) Ai soli fini del calcolo della retribuzione mensile del mese di agosto 2002 si tiene conto anche delle ore di plusorario concesse dal 1° settembre 2002 al 1 dicembre 2003 (con tariffa agosto 2002) nonché delle voci stipendiali aumentate nel predetto periodo sulla base del passaggio dalla fascia funzionale B alla fascia funzionale A, incluse le ore di plusorario, escluso l'aumento dovuto all'inflazione.19)
(5) Al personale della dirigenza sanitaria della fascia funzionale B che nonostante l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non percepisce la retribuzione del mese di agosto 2002, è garantita un'indennità ad personam pari alla differenza tra la retribuzione del mese di agosto 2002 e quella percepita al 1° luglio 2003, tenuto conto dei commi 1, 2 e 3. Tale indennità viene assorbita in caso di passaggio dalla fascia funzionale B alla fascia funzionale A. Al personale della dirigenza sanitaria con 6 ore di plusorario, la cui indennità ad personam ai sensi del presente comma sia superiore a 600 euro, viene concessa, dopo il passaggio dalla fascia funzionale B alla fascia funzionale A, la prestazione di una quarta ora aggiuntiva programmata.19) ]20)