(1) È considerato servizio di turno un orario di lavoro che impone al personale la prestazione di servizio in periodi di tempo alternanti.
(2) I turni di servizio vengono istituiti dal Direttore generale su proposta del direttore di ripartizione competente.
(3) Al personale addetto a servizi di turno spetta un'indennità oraria aggiuntiva, determinata nella seguente misura sul normale compenso orario:
- a) del cinque per cento tra le ore sette e le ore venti;
- b) del venti per cento tra le ore venti e le ore sette e nei giorni festivi, tra le ore sette e le ore venti;
- c) del trenta per cento tra le ore venti e le ore sette nei giorni festivi.
(4) Al personale che per effetto dell'articolazione dell'orario di servizio presta servizio nei giorni festivi o durante la notte tra le ore venti e le ore sette, spetta un'indennità oraria aggiuntiva corrispondente al venticinque per cento della misura del normale compenso orario.
(5) In caso di presenza alla sede di servizio per garantire, in caso di necessità, la pronta disponibilità nei periodi notturni il relativo periodo di presenza è valutato, agli effetti dell'orario di lavoro, nella misura di un quarto. Le indennità di cui al presente articolo spettano, invece, per le ore di effettiva presenza alla sede di servizio.