(1) Al fine di garantire servizi essenziali al di fuori del normale orario di servizio possono essere istituiti appositi servizi obbligatori di reperibilità, tenendo conto dei seguenti criteri e modalità:
- a) la Giunta provinciale verifica la necessità di garantire in caso di determinati eventi il funzionamento di servizi essenziali per la tutela dell' ambiente, della salute e della sicurezza delle persone, nonché per garantire la libertà di circolazione;
- b) i turni di reperibilità sono equamente distribuiti tra il personale interessato;
- c) il servizio di reperibilità viene espletato al di fuori del normale orario di servizio e comporta per il personale l' obbligo di rendersi disponibile in ogni momento tramite idonei mezzi di comunicazione, e di recarsi, in caso di necessità, sul posto di lavoro o di intervento nei termini stabiliti o comunque di garantire il servizio previsto.
(2) Il personale non può essere obbligato di norma a prestare servizio di reperibilità per più di sei giorni al mese. Per esigenze di servizio stagionali sono consentiti fino a quindici giorni di reperibilità al mese.
(3) L'istituzione del servizio di reperibilità e le relative modalità di svolgimento vengono autorizzate dalla Giunta provinciale su proposta del membro di Giunta preposto e sentito il direttore della rispettiva ripartizione.
(4) Per il servizio di reperibilità spetta, di regola, un compenso orario dell'undici per cento del compenso per lavoro straordinario, calcolato sullo stipendio iniziale della qualifica funzionale di appartenenza. In caso di minor aggravio tale compenso può essere ridotto.
(5) In alternativa al compenso di cui al comma 4 può essere concesso l'esonero dal servizio nella misura di sei minuti per ogni ora di servizio di reperibilità, aumentato a sette minuti per il servizio di reperibilità prestato tra le ore venti e le ore sette, nonché nei giorni non lavorativi.
(6) Si applica il comma 4 dell'articolo 3.