(1) Compatibilmente con le esigenze di servizio il personale può godere di una pausa di riposo (“pausa caffè”) nella misura di 15 minuti retribuiti nell’arco della giornata lavorativa antipomeridiana o pomeridiana, anche se a tempo parziale orizzontale.
(2) In caso di un orario di lavoro giornaliero eccedente il limite di 6 ore, il personale deve beneficiare di un intervallo della durata di almeno 30 minuti ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e dell’eventuale consuma-zione del pasto.
(3) Fermo restando la durata normale dell’orario di lavoro settimanale, il personale ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore a partire dall’inizio della prestazione lavorativa. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatto salvo le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata.
(4) Nelle forme di orario di lavoro flessibile deve essere comunque garantito un periodo di riposo giornaliero non inferiore a 14 ore, riducibili a 11 ore consecutive limitatamente ad un periodo non superiore a 5 giorni consecutivi e a 10 giorni nel corso di un mese.
(5) Il personale ha diritto ogni 7 giorni ad un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui al comma 3.
(6) In caso di un orario di lavoro comprendente periodi inattivi è consentito derogare alle disposizioni di cui al presente articolo. I relativi periodi inattivi sono da determinare preventivamente in modo da garantire una sufficiente protezione della salute e della sicurezza del personale interessato.
(7) Qualora per ragioni di servizio non sia possibile fruire del riposo giornaliero o del riposo settimanale, al personale deve essere concesso un equivalente periodo di riposo compensativo, che consenta comunque una appropriata protezione del personale, tenendo conto delle esigenze personali espresse a tale riguardo dal personale interessato.