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In vigore al: 21/11/2014

r') Contratto collettivo 24 novembre 2009 1)
Contratto collettivo di comparto sull'orario di lavoro del personale provinciale
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1)
Pubblicato nel B.U. Del 1° dicembre 2009, n. 49.

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1 (Oggetto)

(1) Il presente contratto collettivo di comparto disciplina:

  1. l’orario di lavoro in generale, comprese le previsioni minime di sicurezza e di salute in materia di organizzazione dell’orario di lavoro
  2. le forme di flessibilità dell’orario di lavoro
  3. il lavoro a tempo parziale e le sue variabili
  4. il lavoro a tempo parziale per il personale della scuola d’infanzia
  5. il lavoro straordinario
  6. il telelavoro.

(2) Salve le disposizioni del capo III e dell’articolo 26 del presente contratto, per il personale insegnante ed equiparato trova applicazione la specifica disciplina prevista a livello provinciale, salvo comunque il rispetto delle prescrizioni minime di sicurezza e di salute in materia di organizzazione dell’orario di lavoro di cui al presente contratto.

Capo II
Norme generali sull’orario di lavoro e sull’organizzazione dell’orario di lavoro ai fini della sicurezza e della salute del personale con riguardo alle disposizioni vigenti dell’UE

Art. 2 (Orario di lavoro settimanale a tempo pieno e durata massima settimanale)

(1) L’orario di lavoro settimanale a tempo pieno è di 38 ore. Esso è, di norma, articolato in non più di dieci mezze giornate su cinque o sei giorni ed è funzionale all’orario di servizio e di apertura al pubblico. Eventuali modifiche all’articolazione dell’orario vigente vengono introdotte previo confronto con le organizzazioni sindacali.

(2) La durata media dell’orario di lavoro per ogni periodo di sette giorni non può superare le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario, calcolando la relativa media con riferimento ad un periodo non superiore a 4 mesi. Previo consenso del personale interessato per le seguenti categorie il numero massimo medio di ore di lavoro settimanali può essere riferito fino a un anno:

  1. segretari particolari;
  2. autisti assegnati all’autorimessa centrale;
  3. personale impiegato in interventi di urgenza per calamità naturali o altri soccorsi d’urgenza, compreso il personale della protezione civile;
  4. personale cantoniere;
  5. personale svolgente servizi di turno nei convitti;
  6. personale assegnato ai servizi essenziali, in caso di necessità di garantire tali servizi;
  7. personale assegnato ai servizi discontinui;
  8. personale addetto a servizi di pubblica utilità in caso di temporanea carenza di personale.

(3) L’orario di lavoro giornaliero è di norma da prestarsi tra le ore 7:30 e le ore 18:00, salva diversa articolazione per esigenze di servizio, previo confronto con le Organizzazioni sindacali e salvo quanto disposto dall’articolo 4 del contratto di comparto per il personale provinciale del 4 luglio 2002.

(4) Le festività che ricadono su una giornata lavorativa comportano una proporzionale riduzione dell’orario di lavoro settimanale individuale. A tale fine non ha rilevanza l’articolazione dell’orario medesimo. In caso di servizio di turno vengono detratte, al fine della determinazione del carico di lavoro annuale, le festività ricadenti nella settimana corta da lunedì al venerdì.

(5) Fino al 31 dicembre 2010 la media delle ore di lavoro settimanali per le categorie di personale di cui al comma 2 può arrivare fino a 52 ore. L’amministrazione provinciale rileva periodicamente i relativi dati e ne dà comunicazione alle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.

(6) Nel comma 2 dell’articolo 22 del contratto di comparto del 4 luglio 2002 la frase „A tal fine può essere utilizzata mezza giornata lavorativa” è sostituita con la seguente frase: “A tal fine ad ogni dipendente partecipante vengono accreditate 3,5 ore di servizio”.

Art. 3 (Principi generali su pausa di riposo, intervallo, riposo giornaliero e riposo settimanale)

(1) Compatibilmente con le esigenze di servizio il personale può godere di una pausa di riposo (“pausa caffè”) nella misura di 15 minuti retribuiti nell’arco della giornata lavorativa antipomeridiana o pomeridiana, anche se a tempo parziale orizzontale.

(2) In caso di un orario di lavoro giornaliero eccedente il limite di 6 ore, il personale deve beneficiare di un intervallo della durata di almeno 30 minuti ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e dell’eventuale consuma-zione del pasto.

(3) Fermo restando la durata normale dell’orario di lavoro settimanale, il personale ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore a partire dall’inizio della prestazione lavorativa. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatto salvo le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata.

(4) Nelle forme di orario di lavoro flessibile deve essere comunque garantito un periodo di riposo giornaliero non inferiore a 14 ore, riducibili a 11 ore consecutive limitatamente ad un periodo non superiore a 5 giorni consecutivi e a 10 giorni nel corso di un mese.

(5) Il personale ha diritto ogni 7 giorni ad un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui al comma 3.

(6) In caso di un orario di lavoro comprendente periodi inattivi è consentito derogare alle disposizioni di cui al presente articolo. I relativi periodi inattivi sono da determinare preventivamente in modo da garantire una sufficiente protezione della salute e della sicurezza del personale interessato.

(7) Qualora per ragioni di servizio non sia possibile fruire del riposo giornaliero o del riposo settimanale, al personale deve essere concesso un equivalente periodo di riposo compensativo, che consenta comunque una appropriata protezione del personale, tenendo conto delle esigenze personali espresse a tale riguardo dal personale interessato.

Art. 4 (Articolazione dell’orario di lavoro flessibile)

(1) L’orario di lavoro flessibile registrato con strumenti elettronici è articolato per la generalità del personale, salvo diversa disciplina prevista per determinati settori, come segue:

  • a)  per il personale a tempo pieno:
  1. dalle 7:30 alle 8:45 fascia flessibile
  2. dalle 8:45 alle 12:15 fascia obbligatoria
  3. dalle 12:15 alle 14:30 fascia flessibile
  4. pausa di lavoro obbligatoria a mezzo-giorno: non meno di 30 minuti ininterrotti nell’arco della fascia flessibile
  5. dalle 14:30 alle 16:15 fascia obbligatoria,
  6. dalle 16:15 alle 18:00 fascia flessibile.
    In caso di particolari esigenze di servizio il personale è tenuto a prestare servizio anche durante le fasce flessibili.
  • b)  per il personale a tempo parziale:
    Articolazione dell’orario in senso orizzontale, verticale o misto, da determinarsi per iscritto dal superiore competente previo confronto con il personale interessato nel rispetto delle esigenze di servizio, delle fasce flessibili ed obbligatorie di cui alla lettera a) e di eventuali esigenze particolari del personale. La fascia obbligatoria può essere ridotta.

(2) Per i servizi che richiedono una particolare organizzazione dell’orario di lavoro può essere prevista, previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, una diversa articolazione dell’orario di lavoro nonché delle fasce flessibili ed obbligatorie.

(3) Salve le particolari forme di articolazione dell’orario di lavoro concesse, il saldo positivo e negativo del tempo di lavoro non può superare le otto ore mensili. Il saldo positivo dell’orario di lavoro consente, in mancanza di motivate esigenze di servizio, il recupero dello stesso in caso di esigenze personali anche nella fascia obbligatoria.

Art. 5 (Contratto di lavoro individuale sull’articolazione dell’orario di lavoro)

(1) Nel contratto di lavoro individuale può essere concordata una particolare articolazione dell’orario di lavoro o una durata media settimanale effettuata su periodi plurisettimanali fino ad un limite di 12 mesi, salvo il rispetto della normativa per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e la possibilità di recupero psico-fisico mediante adeguati periodi di riposo nel rispetto delle disposizioni ai fini della sicurezza e della salute del personale di cui al presente contratto.

Art. 6 (Lavoro notturno)

(1) Ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori è considerato lavoro notturno la prestazione di lavoro tra le ore 22:00 e le ore 6:00. Questa disposizione non sortisce effetti sul vigente tariffario.

(2) Salvo quanto stabilito dal presente articolo ai fini della tutela della salute del personale si applica la vigente disciplina statale.

(3) In caso di prestazione di lavoro nei giorni festivi, non già riconosciuto quale lavoro straordinario o di turnazione, il personale ha diritto ad un corrispondente periodo di recupero maggiorato del 25 per cento. In caso di mancato recupero al personale è corrisposto un compenso aggiuntivo corrispondente alla maggiorazione prevista per lavoro straordinario.

Art. 7 (Lavoro straordinario)

(1) In caso di effettive esigenze di servizio il personale provinciale è tenuto alla prestazione di lavoro straordinario, in base ad un relativo ordine di servizio o autorizzazione e nei limiti individuali previsto.

(2) La Giunta provinciale stabilisce annualmente, previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in base alle motivate richieste delle singole strutture dirigenziali e nel rispetto dei fondi stanziati in bilancio, il contingente complessivo di ore straordinarie. L’Amministrazione informa annualmente le organizzazioni sindacali prima del confronto di cui sopra sull’utilizzo delle ore straordinarie da parte delle singole strutture dirigenziali.

(3) Il limite individuale annuo di lavoro straordinario è fissato in 180 ore. Tale limite può essere aumentato in caso di particolari esigenze di servizio fino a 300 ore annue. Il personale con particolari e comprovate esigenze personali o familiari viene esonerato dalla prestazione di lavoro straordinario.

(4) In deroga al limite individuale annuo di cui al comma 3 vengono fissati i seguenti limiti annuali individuali per le sottoindiocate categorie di personale:

  1. segretari particolari: 480 ore;
  2. autisti assegnati all’autorimessa centrale dell’Economato: 700 ore;
  3. personale ausiliario addetto alle attività extrascolastiche: 300 ore;
  4. personale impiegato in interventi d’urgenza per calamità naturali o in altri soccorsi d’urgenza: 500 ore;

(5) Su richiesta del personale le ore di lavoro straordinario vengono recuperate se le esigenze di servizio lo consentono, salvo un diverso accordo scritto preventivo intervenuto tra le parti per un'articolazione flessibile dell'orario di lavoro per un certo periodo nei limiti consentiti.

(6) Prestazioni di lavoro straordinario nel limite di 20 ore mensili, con possibilità di recupero, possono essere autorizzate dai direttori competenti in caso di necessità ed in eccedenza al contingente complessivo di cui al comma 2. Nella programmazione del recupero si tengono conto delle esigenze personali del personale interessato, esigenze di servizio permettendolo. In caso di mancato recupero entro l'anno successivo per motivi non dipendenti dal personale le relative ore di lavoro straordinario vengono retribuite.

Capo III
Norme sul lavoro a tempo parziale

Art. 8 (Lavoro a tempo parziale)

(1) Il rapporto di lavoro a tempo parziale è consentito, salvo l’eccezione stabilita per particolari settori, nelle seguenti forme:

  1. un orario di lavoro settimanale di 19 ore
  2. un orario di lavoro settimanale di 23 ore
  3. un orario di lavoro settimanale di 28 ore
  4. un orario di lavoro settimanale di 33 ore.
  5. un particolare orario di lavoro settimanale per la copertura di posti a tempo parziale già predeterminati per esigenze organizzative del rispettivo servizio.

(2) Per oggettive esigenze di servizio l’orario di lavoro definito nel contratto di lavoro individuale previo confronto col personale interessato può essere aumentato. Le ore di lavoro supplementare sono recuperate o compensate tramite l’aumento del carico di lavoro settimanale.

(3) Il lavoro a tempo parziale può essere negato al personale con prole convivente a carico minore degli anni 16 solo in presenza di ostacoli particolarmente gravi per il manteni-mento del servizio.

(4) Le domande per ottenere il rapporto di lavoro a tempo parziale sono da presentare entro il mese di agosto di ciascun anno alla Ripartizione personale, corredate del parere favorevole del Direttore della ripartizione di appartenenza. Si considerano presentate in tempo utile le domande pervenute alla Ripartizione personale entro le ore 12.00 del 31 agosto e quelle inviate entro il giorno medesimo mediante lettera raccomandata. A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.

(5) Le domande per ottenere il tempo parziale vengono accolte, in caso di parere favorevole del Direttore di ripartizione preposto, nei limiti dei posti a tempo parziale disponibili nella ripartizione di appartenenza, con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo. In caso di parere negativo del Direttore di ripartizione, lo stesso non può opporsi alla richiesta di trasferimento del dipendente in un’altra ripartizione. I pareri devono essere motivati.

(6) In caso di parere favorevole del superiore competente e di disponibilità di posti, le domande per ottenere il tempo parziale possono essere provvisoriamente accolte limitatamente al periodo che precede il 1° gennaio dell’anno successivo.

(7) In caso di sufficiente disponibilità di posti in una ripartizione non è richiesto il possesso di uno dei titoli indicati nell’articolo 19.

(8) In caso di un numero insufficiente di posti a tempo parziale nella ripartizione di appartenenza, la domanda è presa in considerazione solamente se giustificata con almeno uno dei criteri di valutazione indicati nell’articolo 19. In tale caso tra il personale a tempo parziale ed il personale della ripartizione richiedente un tale rapporto, viene formata un’apposita graduatoria sulla base dei criteri di valutazione di cui all’articolo 19. La graduatoria trova applicazione dal 1° gennaio dell’anno successivo.

(9) Il personale titolare di un posto a tempo pieno conserva durante l’aspettativa per il personale con prole la titolarità del relativo posto a tempo pieno.

(10) Con deliberazione della Giunta Provinciale, sentite le Organizzazioni sindacali, vengono determinati i contingenti di posti di lavoro a tempo parziale per le ripartizioni e strutture ad esse equiparate. Ne possono essere esclusi i servizi, i quali per motivi organizzativi non possono essere gestiti con lavoro a tempo parziale.

Art. 9 (Durata del lavoro a tempo parziale)

(1) Il lavoro a tempo parziale è di norma di durata annuale con decorrenza dal 1° gennaio e si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo quanto disposto dall’articolo 8, comma 7.

(2) Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere disdetto dal personale in ogni momento, da parte dell’Amministrazione invece solamente per motivate esigenze di servizio entro il mese di ottobre. In caso di disdetta da parte del personale, l’Amministrazione ha l’obbligo di offrire un posto di lavoro a tempo pieno entro un anno dalla disdetta, purché vi sia la disponibilità di posti vacanti e la necessità della copertura.

(3) In caso di gravi e imprevisti motivi personali, adeguatamente comprovati, al personale a tempo parziale viene comunque garantita la possibilità di rientro a tempo pieno entro un anno, anche su posti di supplenza, o in attività compatibili con la formazione e l’esperienza del richiedente, purché vi sia la disponibilità di posti e la necessità della relativa copertura.

(4) Al personale con incarico di coordinamento può essere concesso il lavoro a tempo parziale a condizione che l’orario settimanale non sia inferiore a 23 ore e che sussista uno dei criteri di cui alle lettere a), b) e c) dell’articolo 19 e che il tempo parziale permetta il servizio di coordinamento.

(5) In considerazione delle esigenze del servizio e delle esigenze del personale l’orario di lavoro a tempo parziale è distribuito in senso orizzontale, verticale nonché a periodi settimanali, mensili o plurimensili alternati, da concordarsi per iscritto.

Capo IV
Disposizioni particolari sul lavoro a tempo parziale per il personale delle scuole d’infanzia

Art 10 (Forme di lavoro a tempo parziale)

(1) Al personale delle scuole d’infanzia il rapporto di lavoro a tempo parziale è consentito nelle seguenti forme:

  1. con un orario di lavoro settimanale al 50 per cento dell’orario previsto per il personale a tempo pieno, in forma verticale e in forma orizzontale;
  2. in due periodi verticali semestrali alternanti con una prestazione lavorativa a tempo pieno nella prima o nella seconda metà dell’anno scolastico;
  3. in due periodi verticali annuali alternanti con una prestazione lavorativa a tempo pieno nel primo anno scolastico;
  4. con un orario di lavoro al 75 per cento dell’orario previsto per il personale a tempo pieno in forma orizzontale;
  5. ogni due settimane una settimana a tempo pieno.
  6. ogni altra forma flessibile di lavoro a tempo parziale.

Art. 11 (Posti a tempo parziale)

(1) Il personale con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o in possesso dell’idoneità e con un’anzianità di servizio di almeno 3 anni alla data prevista per la presentazione delle domande può chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in un rapporto di lavoro a tempo parziale al 50 per cento nei seguenti limiti e sulla base dei seguenti criteri:

  1. nelle scuole con una sezione: il posto di insegnante o di collaboratrice pedagogica;
  2. nelle scuole con due sezioni: un posto di insegnante e un posto di collaboratrice pedagogica;
  3. nelle scuole con tre sezioni: un posto di insegnante e due posti di collaboratrice pedagogica o viceversa;
  4. d) nelle scuole con quattro o più sezioni: due posti di insegnante e due posti di collaboratrice pedagogica.

(2) Le aspettative ridotte, le riduzioni d’ufficio di posti e i posti ridotti aggiuntivi in base a progetti, per attività educative per bambini con esigenze particolari e per prolungamento del tempo di apertura non vengono presi in considerazione per la determinazione dei contingenti di posti a tempo parziale di cui al comma 1, lettera d).

(3) Nelle scuole con un numero di collaboratrici pedagogiche inferiore al numero delle sezioni la direttrice stabilisce, previo confronto con il personale interessato, una articolazione dell’orario di lavoro a tempo parziale rispettosa delle esigenze della scuola.

(4) Alla presenza di gravi motivi personali o familiari, la direttrice, compatibilmente con le esigenze di servizio, può autorizzare la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in tempo parziale e del rapporto di lavoro parziale in rapporto di lavoro a tempo pieno, se esistono corrispondenti posti vacanti, anche in deroga ai criteri di cui al presente articolo ed anche durante l’anno scolastico in corso.

(5) Il personale in possesso dei requisiti per un rapporto di lavoro a tempo parziale che non ha la possibilità di confermare il posto a tempo parziale, può scegliere un posto a tempo parziale nell’ambito dei trasferimenti a livello di circolo didattico.

Art. 12 (Mantenimento della sede giuridica)

(1) La direttrice accorpa, previo confronto con il relativo personale, lavoratrici a tempo parziale su un posto intero, per il relativo anno scolastico, previo mantenimento della sede giuridica del personale a tempo indeterminato.

(2) E’ pure fatto salvo il mantenimento della sede giuridica del personale a tempo indeterminato se l’accorpamento riguarda un posto aggiuntivo o un posto con insegnamento prolungato.

Art. 13 (Presentazione delle domande e concessione del rapporto di lavoro a tempo parziale e dell’aspettativa ridotta)

(1) La trasformazione di un rapporto di lavoro a tempo pieno in tempo parziale o l’aspettativa ridotta di cui all’articolo 50 del contratto collettivo intercompartimentale del 12 febbraio 2008 puó essere richiesto dal personale in possesso della facoltà di confermare il proprio posto:

  1. il personale di scuola dell’infanzia a tempo indeterminato;
  2. il personale di scuola dell’infanzia in possesso dell’idoneità e con almeno 3 anni di servizio.

(2) Il tempo parziale in forma alternante semestrale é applicato esclusivamente al personale in possesso di incarico di lavoro a tempo indeterminato o di idoneità e di anzianità di servizio di almeno 3 anni.

(3) Le domande di lavoro a tempo parziale sono presentate entro il 31 marzo al Circolo didattico di appartenenza. Per le domande di aspettativa ridotta tale termine non è perentorio.

(4) Per ogni scuola dell’infanzia viene formata da parte del rispettivo Circolo didattico, una apposita graduatoria, sulla base dei criteri di cui all’articolo 19, qualora il numero delle domande superi il numero dei posti previsti ai sensi dell’articolo 11, garantendo comunque la precedenza alle richieste di aspettativa ridotta, che in nessun caso possono essere negate. L’aspettativa ridotta è usufruibile esclusivamente dal personale con un rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale di 75 per cento.

(5) Le domande di un rapporto di lavoro a tempo parziale in forma orizzontale vengono accolte previa verifica delle particolari esigenze familiari o per validi motivi di salute, da indicare nella domanda.

(6) La collaborazione negli organi collegiali, la frequenza di corsi di aggiornamento, la programmazione ed il lavoro in gruppo vengono organizzati in modo da rispettare per quanto possibile la natura del rapporto di lavoro a tempo parziale.

(7) La concessione del rapporto di lavoro a tempo parziale nella misura del 75 per cento è possibile:

  1. in scuole dell’infanzia nelle quali viene promosso un progetto pedagogico che coinvolga tutte le sezioni e dove si pratichino regolarmente forme di apertura e collaborazione ed il numero dei bambini sia ridotto nel pomeriggio;
  2. in scuole dell’infanzia in cui siano istituite sezioni con attività a tempo prolungato;
  3. per il personale distaccato.

Art. 14 (Durata del rapporto di lavoro a tempo parziale)

(1) Il rapporto di lavoro a tempo parziale si rinnova tacitamente, salvo disdetta presentata da parte del personale o da parte dell’Amministrazione entro il 31 marzo di anno in anno scolastico nei limiti dei posti a tempo parziale disponibili e nel rispetto dell’eventuale graduatoria formata ai sensi dell’articolo 13, comma 2. In caso di disdetta, a partire dal nuovo anno scolastico, entra in vigore il rapporto di lavoro a tempo pieno.

Art. 15 (Personale escluso dal rapporto di lavoro a tempo parziale)

(1) Dal rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso il seguente personale:

  1. il personale volante dei Circoli didattici di scuola dell’infanzia con incarico a tempo indeterminato oppure con idoneità e anzianità di servizio di 3 anni. A tale personale possono essere concesse da parte della direttrice, d’intesa con la Ripartizione personale, forme alternanti di lavoro a tempo parziale a prescindere dalla limitazione del numero dei posti a tempo parziale di cui all’articolo 11. Può trattarsi anche di nuove forme di lavoro a tempo parziale alternante;
  2. le dirigenti esonerate dall’insegnamento: esse possono chiedere un rapporto di lavoro a tempo parziale del 75 per cento.

Art. 16 (Articolazione dell’orario di lavoro)

(1) L’orario di lavoro settimanale e la retribuzione in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale in forma orizzontale e verticale, corrisponde a:

  1. per le insegnanti di scuola dell’infanzia:
    18 ore settimanali per il lavoro pedagogico con i bambini, 1 ora per il coordinamento con la collega del lavoro a tempo parziale e 130 ore annuali per il lavoro aggiuntivo previsto dalla vigente disciplina;
  2. per le collaboratrici pedagogiche di scuola dell’infanzia 18 ore settimanali per il lavoro pedagogico con i bambini più 2 ore per coordinamento, pianificazione e valutazione.

(2) L’orario di lavoro settimanale in caso di un rapporto a tempo parziale del 75 per cento corrisponde a:

  1. per le insegnanti di scuola dell’infanzia:
    28 ore settimanali di cui 25 ore e 30 minuti per il lavoro pedagogico con i bambini e 160 ore annuali per il lavoro aggiuntivo previsto dalla vigente disciplina;
  2. per le collaboratrici pedagogiche di scuola dell’infanzia 25 ore e 30 minuti settimanali per il lavoro pedagogico con i bambini più 2 ore e 30 minuti per coordinamento, pianificazione e valutazione.

(3) In caso di un rapporto di lavoro a tempo parziale alternante in due periodi verticali semestrali per il periodo da settembre a gennaio o da febbraio ad agosto si attribuisce un orario di lavoro a tempo pieno.

(4) Il personale di scuola dell’infanzia con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato può chiedere la trasformazione del proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale corrispondente al 50 per cento dell’orario di lavoro a tempo pieno per la durata di un biennio scolastico, svolgendo la prestazione lavorativa prevista nel biennio in un solo anno scolastico. Il trattamento economico, nella misura di 19 ore lavorative settimanali, spetta per l’intero biennio scolastico. Il personale svolge la sopraccitata prestazione lavorativa nel primo anno del biennio scolastico. L’istituto previsto al presente comma può essere fruito una sola volta nell’arco di un quinquennio.

(5) L’orario di lavoro a tempo parziale può essere stabilito, d’intesa con il personale, anche in misura flessibile, al fine di garantire la copertura di particolari orari di servizio.

Art. 17 (Effetti del lavoro a tempo parziale)

(1) Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale non è consentita la prestazione di lavoro straordinario retribuito.

(2) Il periodo di lavoro a tempo parziale è computato per intero ai fini dell’anzianità di servizio.

(3) I congedi straordinari, le assenze per malattie e le assenze per effetto di congedi, aspettative e permessi di qualsiasi natura non comportano alcuna modifica del rapporto di lavoro a tempo parziale. Nelle forme del rapporto di lavoro a tempo parziale alternante tutte le assenze durante il periodo del rapporto di lavoro a tempo pieno, con eccezione del congedo obbligatorio per maternità, sono raddoppiate rispettivamente per la durata e per il trattamento economico.

(4) Il trattamento economico per il rapporto di lavoro a tempo parziale con orario settimanale verticale ed orizzontale corrispondente al 50 per cento all’orario di lavoro a tempo pieno corrisponde a 21/38esimi per le insegnanti e 20/38esimi per le collaboratrici pedagogiche. In caso di un orario di lavoro a tempo parziale alternante di due periodi verticali semestrali e per il biennio il trattamento economico corrisponde a 19/38esimi per insegnanti e collaboratrici pedagogiche.

(5) Il trattamento economico del rapporto di lavoro a tempo parziale al 75 per cento corrisponde a 28/38 per insegnanti e collaboratrici pedagogiche.

Art. 18 (Verifica del parere negativo sulla richiesta per il lavoro a tempo parziale o di aspettativa ridotta)

(1) Avverso il parere negativo espresso dalla direttrice preposta, il personale può presentare entro 15 giorni motivato reclamo all’ispettrice di scuola dell’infanzia o all’Intendente scolastico ladino per il personale delle località ladine, che decide definitivamente previo confronto con la direttrice ed il personale interessato, che nell’occasione può farsi assistere da persona di fiducia.

Art. 19 (Criteri per la formazione della graduatoria)

(1) Ai fini della formazione della graduatoria prevista dagli articoli 8 e 13 viene attribuito il seguente punteggio:

  1. per ciascun figlio convivente con meno di 4 anni: 4 punti
  2. per ciascun figlio convivente da 4 a 14 anni:
    3 punti
  3. per l’assistenza a persone non autosufficienti, dichiarate tali ai sensi della vigente normativa provinciale, anche in aggiunta ai punti di cui alle lettere a) e b): 5 punti
  4. per comprovate precarie condizioni di salute o di invalidità della dipendente che non consentono un lavoro a tempo pieno: 6 punti
  5. per dipendenti d’età non inferiore a 40 anni, oppure con un’anzianità di servizio di almeno 20 anni: 2 punti
  6. per dipendenti di età non inferiore a 50 anni, oppure con un’anzianità di servizio di almeno 25 anni: 4 punti

(2) Qualora sussistano i presupposti, i punti attribuiti sulla base delle singole lettere vengono cumulati.

(3) In caso di parità di punteggio vale la maggiore anzianità di servizio.

Capo V
Norme sul telelavoro

Art. 20 (Telelavoro)

(1) Il telelavoro è istituzionalizzato e introdotto nell’ambito dell’Amministrazione provinciale quale forma di lavoro ordinario e rappresenta un mero spostamento del luogo di lavoro, mentre rimane intatto il coinvolgimento del personale nell’organizzazione dell’ufficio.

(2) L’attrezzatura tecnica necessaria per il telelavoro è messa a disposizione dall’Amministrazione; qualora il lavoro viene prestato nella propria abitazione, il personale deve disporre di un’idonea postazione di lavoro.

(3) I criteri per l’ammissione al telelavoro sono:

  1. il parere favorevole da parte del superiore,
  2. fattibilità tecnica e la congruità dei costi,
  3. autonomia e basso bisogno di comunicazione continua con altri,
  4. programmabilità del lavoro, facilità di controllo e di valutazione dei risultati,
  5. il buon funzionamento del servizio non deve essere compromesso.

(4) La verifica delle fattibilità del telelavoro dal punto di vista organizzativo viene effettuata dall’Ufficio organizzazione in collaborazione con la Ripartizione personale, nel rispetto dei criteri per l’ammissione al telelavoro.

(5) La verifica della fattibilità tecnica del telelavoro viene effettuata dall’Ufficio informatica individuale.

Art. 21 (Organizzazione dell’orario di lavoro)

(1) Il telelavoro é basato sul raggiungimento del risultato concordato; l’orario di lavoro può essere gestito liberamente, salva la disposizione del comma seguente.

(2) Il personale in telelavoro deve rendersi reperibile sul posto di lavoro per una fascia giornaliera oraria minima di due ore consecutive da concordare con il diretto superiore in funzione delle esigenze organizzative. In caso di impedimento da parte del personale a rendersi reperibile nella fascia oraria concordata, è tenuto a darne immediatamente comunicazione al proprio superiore, con indicazione dei motivi.

(3) In caso di telelavoro in media almeno il 50 per cento del tempo di lavoro complessivo deve essere prestato all’esterno dell’ufficio.

(4) La giornata lavorativa in telelavoro vale come un ordinario giorno di lavoro (con tempo pieno: 7 ore e 36 minuti).

(5) Il telelavoro è incompatibile con il lavoro straordinario.

Art. 22 (Modalità di lavoro)

(1) Le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa vengono concordate tra il direttore preposto ed il personale interessato.

(2) I diretti superiori devono garantire una regolare e standardizzata verifica e pianificazione del telelavoro. Il metodo di monitoraggio è da comunicare alla Ripartizione personale. Onde garantire un monitoraggio sistematico è consigliato, quale strumento di controllo, l’utilizzo delle schede di rilevamento individuali approvate dalla ripartizione personale.

(3) Le interruzioni del circuito telematico ed eventuali fermi macchina, dovuti a guasti o a cause accidentali e comunque non imputabili al personale, sono considerate a carico dell’Amministrazione provinciale, che si impegna ad intervenire rapidamente per risolvere il guasto. Qualora il guasto non sia risolvibile entro otto ore lavorative, è facoltà dell’amministrazione chiedere il rientro al proprio ufficio.

Art. 23 (Diligenza e obbligo di riservatezza)

(1) Il personale in telelavoro é tenuto a prestare la sua attività con diligenza ed a osservare il segreto sulle informazioni, uniformandosi al codice degli obblighi di servizio e di comportamento per il personale provinciale.

(2) In nessun caso il personale può eseguire lavori per conto terzi. La hardware messa a disposizione è destinata esclusiva-mente al servizio.

Art. 24 (Diritto di informazione e diritti sindacali)

(1) Eventuali comunicazioni aziendali e sindacali verranno inoltrate al personale oltre che con i sistemi tradizionali, anche via fax o con altri strumenti telematici.

(2) Al personale in telelavoro viene riconosciuto il diritto di partecipare all’attività dei sindacati dell’amministrazione.

(3) L’ammontare delle ore di assemblea corrisponde a quello vigente per la generalità dei dipendenti provinciali.

Art. 25 (Misure di protezione e di prevenzione)

(1) Al telelavoro si applica il decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626, e successive modifiche. Saranno consentite visite da parte del responsabile e dell’addetto alla sicurezza, da concordarsi con il personale, per verificare la corretta applicazione delle norme a tutela della salute e della sicurezza del personale sul luogo di lavoro relativamente alla postazione di lavoro ed alle attrezzature tecniche ad essa collegate.

(2) Il personale in telelavoro é tenuto ad utilizzare la postazione di lavoro nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, a non manomettere gli impianti all’uopo predisposti ed a non consentire ad altri l’utilizzo degli stessi.

(3) Ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 626/ 1994 e successive modifiche, il personale deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute, nonché di quella delle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni relative ai mezzi ed agli strumenti di lavoro utilizzati.

Capo VI
Anno sabbatico e fruizione congedo ordinario

Art. 26 (Anno sabbatico)

(1) Al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere concesso, nell’arco di un periodo quinquennale, il godimento di un periodo di riposo della durata di un anno, utile a tutti gli effetti, a partire:

  1. dal quarto anno di servizio in caso di un’anzianità di servizio di almeno dieci anni;
  2. dal terzo anno di servizio in caso di un’anzianità di servizio di almeno 15 anni;
  3. dal primo anno di servizio in caso di un’anzianità di servizio di almeno 20 anni.

(2) I requisiti soggettivi per poter fruire del beneficio di cui al comma 1 vengono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale previa intesa con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

(3) Durante il periodo quinquennale di cui al comma 1, spetta un trattamento economico ridotto all’80 per cento. Il godimento del periodo di riposo di un anno sabbatico antecedente al quinto anno del quinquennio è subordinata alla presentazione di un’adeguata garanzia proporzionale all’anticipazione stipendiale concessa. Il personale ha comunque diritto a rinunciare al periodo di riposo o ad una parte dello stesso. In tale caso, ha diritto al recupero della parte di stipendio maturata e non percepita. In caso di rinvio del periodo di riposo, rimane salvo il diritto allo stesso nell’ambito del successivo quinquennio.

(4) Il personale è ammesso al periodo di riposo di cui sopra compatibilmente con le esigenze di servizio della ripartizione di appartenenza e in considerazione delle proprie necessità. I termini e le modalità per le presentazioni delle rispettive domande vengono stabilite d’intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

(5) Le richieste sono da consegnare alla direzione di ripartizione almeno tre mesi prima dell’inizio del rispettivo quinquennio e sono da inoltrare con un parere motivato del Direttore di ripartizione entro due settimane alla direzione della Ripartizione Personale che decide entro ulteriori due settimane.

Art. 27 (Congedo ordinario e giornate di congedo ordinario obbligatorio)

(1) Salvo quanto stabilito dall’articolo 23, comma 3 del contratto collettivo inter-compartimentale del 12 febbraio 2008, il congedo ordinario può essere fruito, anche in ore, salvo il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute.

(2) L’Amministrazione può utilizzare fino a due giorni di congedo ordinario al fine di regolamentare chiusure di uffici o sospensioni di servizi in giorni non festivi. Previo consenso delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative possono essere utilizzati a tali fini altri due giorni di congedo ordinario.

Capo VII
Disposizioni finali

Art. 28 (Abrogazione di norme)

(1) Con l’entrata in vigore del presente contratto e delle singole disposizioni dello stesso cessa l’applicazione delle norme incompatibili con il medesimo, tra cui in particolare:

  1. gli articoli 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 e 12 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 novembre 1995, n. 57;
  2. del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 agosto 1997, n. 28;
  3. il contratto collettivo di comparto 4 settembre 2001 (telelavoro);
  4. il comma 1 dell’articolo 16 del contratto di comparto 4 luglio 2002.

 

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