(1) La direttrice accorpa, previo confronto con il relativo personale, lavoratrici a tempo parziale su un posto intero, per il relativo anno scolastico, previo mantenimento della sede giuridica del personale a tempo indeterminato.
(2) E’ pure fatto salvo il mantenimento della sede giuridica del personale a tempo indeterminato se l’accorpamento riguarda un posto aggiuntivo o un posto con insegnamento prolungato.