Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 18 dicembre 2007, n. 51.
(1) Con cadenza triennale, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato delle RSU, le associazioni sindacali rappresentative, congiuntamente o disgiuntamente, assumono l'iniziativa per indire le elezioni per il loro rinnovo concordando con le Intendenze scolastiche la data per lo svolgimento delle elezioni con apposito calendario. Le associazioni sindacali ne danno comunicazione al personale docente mediante affissione nell'apposito albo della scuola, cui viene parimenti inviata una comunicazione. Analoga prerogativa compete alla RSU in scadenza di mandato.
(2) I termini per la presentazione delle liste e per l'istituzione della Commissione elettorale sono fissati con l'accordo di cui al comma 1. L'orario di scadenza per la presentazione delle liste sono le ore 12 dell'ultimo giorno utile per la presentazione delle liste.
(3) Le RSU che decadono nel corso del triennio sono rielette su iniziativa delle associazioni sindacali rappresentative nei termini concordati con l'Intendenza scolastica. Esse restano in carica sino alla rielezione delle RSU di cui al comma 1.