Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 18 dicembre 2007, n. 51.
(1) Copia del verbale della Commissione elettorale, debitamente sottoscritto dalla Presidente o dal Presidente del seggio e controfirmato da due scrutatrici o scrutatori, è consegnato alla scuola per la conservazione. La scuola comunica all'Intendenza scolastica competente entro cinque giorni dal ricevimento del verbale riassuntivo delle elezioni i risultati dell'elezione in via elettronica.