Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 18 dicembre 2007, n. 51.
(1) La commissione elettorale ha il compito di procedere ai seguenti adempimenti indicati in ordine cronologico:
(2) Le liste delle candidate e dei candidati dovranno essere portate a conoscenza delle docenti e dei docenti, a cura della commissione elettorale, mediante affissione nell'albo di cui all'articolo 1, almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni.