L' insegnante presta servizio presso i centri di formazione professionale della provincia, nei corsi pluriennali, annuali e di formazione continua. La sua attività principale consiste nello sviluppo, nell' organizzazione e nella valutazione dei processi di insegnamento-apprendimento riguardanti i saperi teorici e pratici della disciplina di riferimento; si occupa inoltre dello sviluppo delle competenze trasversali nel contesto della sua specifica disciplina di insegnamento. Egli si attiene agli obiettivi fissati nei programmi di insegnamento, ferma restando la libertà nella scelta dei metodi e dei mezzi didattici. Nelle scuole professionali per l' agricoltura, selvicoltura e l' economia domestica l' attività dell' insegnante si estende alla consulenza aziendale.
1. Compiti
1.1 Educazione e insegnamento
L' insegnante:
- prepara le lezioni e ne verifica l'andamento
- svolge le lezioni secondo criteri rispondenti alla tipologia degli utenti; esegue dimostrazioni ed esercitazioni pratiche
- predispone ed elabora testi e mezzi didattici e prove d' esame, svolge esami, corregge e valuta gli elaborati degli allievi, coordina la propria attività di insegnamento con quella dei colleghi, verifica il raggiungimento degli obiettivi
- cura i rapporti con gli allievi, con coloro che hanno diritto all' educazione con i datori di lavoro
- è a disposizione per tutte le altre attività connesse col funzionamento della scuola: vigilanza, insegnamento di recupero, servizio bibliotecario, conferenze, partecipazione alle attività degli organi collegiali
- segue gli allievi nei tirocini aziendali
- cura costantemente i rapporti con le aziende, le associazioni imprenditoriali e con quelle dei dipendenti, con gli enti pubblici e le autorità scolastiche
1.2 Progettazione, sperimentazione e tutoraggio
L'insegnante:
- partecipa, su incarico dell'autorità competente, all'elaborazione o alla revisione dei programmi di insegnamento dei vari tipi di corso
- partecipa allo sviluppo di progetti didattici e sperimentazioni
- se necessario, si occupa del coordinamento didattico e del tutoraggio di attività formative
1.3 Consulenza nei settori agricoltura, selvicoltura ed economia domestica
L'insegnante:
assume la consulenza e l'assistenza a consorzi, cooperative ed aziende
- collabora alla progettazione, realizzazione e valutazione di sperimentazioni
- è disponibile all' intervento in caso di catastrofi naturali
- cura anche le pubbliche relazioni ed i contatti con le organizzazioni degli agricoltori
1.4 Organizzazione, amministrazione, sorveglianza
L'insegnante:
- si prende cura affinchè siano disponibili i mezzi didattici e gli strumenti di lavoro necessari
- cura le necessarie misure di sicurezza nei laboratori e la manutenzione degli impianti ed apparecchi
- organizza e guida escursioni didattiche
- partecipa a conferenze, gruppi di lavoro di docenti, aggiornamenti, commissioni
- se necessario, assume compiti di direzione nei convitti annessi alle scuole
- assume, se necessario, la direzione e l' amministrazione delle aziende e delle stazioni sperimentali annesse alle scuole professionali per l' agricoltura, selvicoltura e l' economia domestica
2. Requisiti di accesso
- Esame di stato (ex maturità) ed esperienza professionale biennale specifica per il settore oppure
- diploma di scuola media inferiore nonché
- diploma di maestro artigiano ed esperienza professionale biennale specifica per il settore quale maestro oppure lavorante artigiano oppure
- diploma di fine apprendistato ed esperienza professionale quinquennale specifica per il settore (limitatamente ai mestieri nei quali non può essere conseguito il titolo di maestro artigiano oppure in cui gli esami di maestro artigiano non abbiano avuto luogo negli ultimi cinque anni; nel secondo caso la nomina in ruolo è soggetta al conseguimento del diploma di maestro artigiano oppure
- diploma di un corso di qualifica professionale almeno triennale ed esperienza professionale quinquennale specifica per il settore
3. Specializzazione richiesta
Assolvimento di formazione pedagogico didattica di almeno 1200 ore prima oppure, contemporaneamente all'esercizio della professione, dopo l'assunzione
Annotazione: I titoli di studio o professionali ai fini dell'insegnamento delle singole materie sono determinati dall'amministrazione con apposito provvedimento.