Pubblicato nel B.U. 14 ottobre 2003, n. 41.
(1) A livello di singolo ente le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di ente ai fini della contrattazione decentrata vengono informate preventivamente sulle seguenti materie:
(2) Per le materie di cui al comma 1, su richiesta di un organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa a livello di ente, le amministrazioni incontrano le stesse entro 15 giorni ovvero entro il termine più breve per motivi di urgenza per l'esame relativo, ferma restando l'autonoma determinazione definitiva e la responsabilità dei competenti organi amministrativi.
(3) Nel contratto di comparto possono essere previste particolari forme di partecipazione sindacale.