Pubblicato nel B.U. 14 ottobre 2003, n. 41.
(1) Gli enti definiscono, secondo criteri generali da stabilirsi a livello di comparto, sistemi di valutazione delle prestazioni dei propri dirigenti nonché dei comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane ed organizzative ad essi assegnate. Tali criteri tengono particolarmente conto dei risultati dell'attività istituzionale e della gestione, tenendo conto delle risorse messe a disposizione.