(1) Ai direttori di struttura complessa che oltre alla loro funzione rivestono la funzione di sostituto direttore sanitario aziendale, di sostituto direttore di presidio ospedaliero o di area territoriale, il coefficiente dell'indennità di funzione in godimento in qualità di direttore di struttura complessa viene aumentato fino al 0,2.
(2) Ai direttori di presidio ospedaliero ed ai direttori di area territoriale viene attribuito un coefficiente tra l' 1,3 e l' 1,9 che, in casi eccezionali, può essere aumentato sino ad un massimo del 2,8.