(1) Ai direttori di struttura complessa, di presidio ospedaliero o di aree territoriali spetta per la durata dell'incarico, in aggiunta al trattamento economico di livello maturato, un apposita indennità di funzione annuale.
(2) Tale indennità è commisurata allo stipendio iniziale annuo del livello inferiore del ruolo unico, fascia funzionale A. L'indennità spetta per 13 mensilità, viene corrisposta mensilmente e comprende l'attuale specifico trattamento economico di cui alla legge provinciale del 19 dicembre 1994, n. 13.
(3) Alle strutture complesse, presidi ospedalieri e aree territoriali viene attribuito un coefficiente compreso tra l'1,3 ed il 1,9. In casi eccezionali il coefficiente può essere aumentato fino ad un massimo del 2,5.
(4) I precedenti commi del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2003.
(5) A decorrere dal 1° gennaio 2002, ovvero dalla successiva data di effettiva nomina con provvedimento del Direttore generale, al personale medico che nell'anno 2002 aveva un incarico di direttore di struttura complessa spetta un'indennità di funzione nella misura del coefficiente 1,0 calcolato ai sensi del comma 1, che comprende l'indennità di cui alla legge provinciale del 19 dicembre 1994, n. 13.
(6) A partire dal 1° gennaio 2003 sono in ogni caso assegnati alle singole strutture dirigenziali i coefficienti minimi previsti all'articolo 32, comma 3, ed al comma 3 del presente articolo. Qualora entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente contratto non fossero definiti i coefficienti delle strutture dirigenziali, alle strutture semplici si applica il coefficiente 0,7 ed alle strutture complesse l' 1,6.