(1) Al personale con incarico di direttore d'ufficio o di ripartizione spetta, dal 1° gennaio 2002 ovvero dalla data di effettivo incarico successivo, in aggiunta al trattamento economico di livello maturato, l'indennità di funzione di cui all'articolo 8 del contratto collettivo di intercompartimentale per il personale dirigenziale del 17 luglio 2000.
(2) L'Amministrazione stabilisce, previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, i parametri per la determinazione dell'indennità di funzione per le singole strutture dirigenziali tenendo conto dei criteri generali previsti all'allegato 2.
(3) L'Amministrazione provvede alla determinazione dell'indennità di funzione per le singole strutture dirigenziali previo coinvolgimento dei competenti superiori dei dirigenti preposti alle rispettive strutture. In caso di cambiamento dei compiti della struttura dirigenziale si procede alla rideterminazione dell'indennità di funzione.
(4) I coefficienti degli uffici e ripartizioni sono stabiliti nella misura dallo 0,5 allo 0,9 per gli uffici e nella misura dall' 1,0 all' 1,9 per le ripartizioni.
(5) In sede di determinazione dell'indennità di funzione in misura superiore al coefficiente massimo stabilito dal contratto intercompartimentale vengono indicati i particolari motivi che giustifichino il relativo aumento, facendo riferimento specifico alle realtà esistenti presso similari strutture degli altri comparti rispettivamente evidenziando la specifica differenza. A tale fine nella predisposizione dei parametri di vengono presi in considerazione elementi valutativi che determinano le strutture dirigenziali di eccezionali dimensioni o di particolare rilevanza cui sono affidati compiti particolarmente complessi. I coefficienti massimi non possono superare il coefficiente 1,2 per gli uffici e strutture dirigenziali similari, il coefficiente 1,5 per gli uffici comprensoriali di riferimento individuati nell'atto aziendale ed il coefficiente 2,2 per le ripartizioni e strutture dirigenziali similari.2)
(6) L'indennità di funzione è utile per la determinazione dei seguenti trattamenti retributivi:
- tredicesima mensilità;
- trattamento di fine rapporto;
- riduzione dello stipendio nei casi previsti;
- compenso per lavoro straordinario;
- equo indennizzo.