(1) La mobilità orizzontale verso i profili professionali della stessa qualifica funzionale è subordinata al possesso degli specifici requisiti per i profili professionali cui si aspira, oppure in difetto degli stessi, al superamento delle relative procedure pubbliche di selezione. La mobilità orizzontale è comunque subordinata al possesso dell'attestato di bilinguismo eventualmente richiesto per l'accesso dall'esterno al profilo professionale cui si aspira.
(2) La mobilità orizzontale verso i profili professionali per l'accesso ai quali è richiesta l'abilitazione all'esercizio della professione, è possibile unicamente in presenza dei requisiti culturali d'accesso richiesti per i profili professionali cui si aspira.
(3) Il personale in possesso degli specifici requisiti culturali richiesti per un altro profilo professionale della qualifica funzionale di appartenenza o dichiarato dalla commissione medico-legale idoneo per l'espletamento dei compiti di un altro profilo professionale, può ottenere l'inquadramento, su richiesta, nel relativo profilo professionale. In presenza di più richieste per un determinato posto la precedenza spetta al candidato più idoneo, da accertarsi dal dirigente competente per la nuova sede, oppure da un dirigente ad esso delegato, alla presenza di due dipendenti della struttura organizzativa e di un rappresentante della ripartizione personale, che funge anche da verbalizzante.
(4) Per particolari esigenze di servizio o in caso di soppressione di posto o di incompatibilità ambientale il personale, dopo essere stato sentito, può essere inquadrato in un altro profilo professionale della stessa qualifica funzionale qualora sia in possesso dei requisiti d'accesso al relativo profilo.
(5) Il personale sfornito degli specifici requisiti culturali richiesti per i profili professionali della medesima qualifica funzionale di appartenenza è ammesso ai concorsi o ad altre procedure di selezione per l'accesso ai relativi profili professionali sulla base dell'esito delle relative procedure di selezione. Tale mobilità rimane esclusa verso i profili professionali per l'accesso ai quali è richiesta l'abilitazione all'esercizio della professione.
(6) Qualora l'ammissione al concorso sia subordinata al superamento di un esame di abilitazione interno, il personale di cui al comma 5 è comunque ammesso anche a tale esame.
(7) Nel caso della mobilità di cui ai commi 3, 4 e 5, l'inquadramento definitivo nel nuovo profilo avviene dopo il superamento del normale periodo di prova previsto per l'assunzione nel servizio sanitario provinciale. Al personale deve essere data la possibilità di un'adeguata riqualificazione professionale.
(8) L'inquadramento nel nuovo profilo professionale può essere rinviato per particolari esigenze di servizio per un periodo non superiore a sei mesi.