(2) Ai fini del calcolo dei punteggi relativi ai titoli di servizio si procede secondo le seguenti modalità: relativamente al servizio di guardia medica e continuità assistenziale, al servizio di assistenza medica stagionale nelle località turistiche, alla medicina dei servizi e alle attività programmate per ciascun mese solare non può essere considerato un numero di ore superiore a 96; qualora il medico svolga meno di 96 ore per più mesi, tali ore vengono sommate e divise per 96; il resto, qualora risulti superiore a 48, viene valutato come mese intero.
Relativamente agli altri titoli di servizio, i giorni di servizio prestati nell'arco dell'anno vengono sommati e divisi per 30; il resto, se superiore a 15 giorni, viene valutato come mese intero.
(3) I titoli di servizio sono cumulabili purché non si riferiscano ad attività svolte negli stessi periodi. In tale caso è valutato il titolo che comporta il punteggio più alto. A parità di punteggio complessivo prevalgono nell'ordine l'anzianità di specializzazione, il voto di specializzazione, l'età.
Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 5 settembre 2000, n. 37.