(1) La Provincia Autonoma annualmente, d'intesa con l'Ordine dei Medici, le OO. SS. firmatarie del presente accordo ed eventuali associazioni culturali provinciali dell'area pediatrica emana norme generali per la formazione permanente obbligatoria del pediatra, anche in relazione all'attuazione di progetti obiettivo.
(2) L'Assessorato alla Sanità provvede direttamente all'attuazione dei corsi o può delegare organizzazioni o istituzioni competenti.
(3) A livello provinciale i soggetti di cui al comma 1 scelgono annualmente gli argomenti di aggiornamento che riguardano:
- - i bisogni organizzativi del servizio sanitario provinciale;
- - i bisogni professionali dei pediatri;
- - i bisogni emergenti dall' attuazione dell'accordo di lavoro.
(4) I corsi si svolgono, salvo casi particolari, il sabato mattina presso le sedi individuate nelle quattro Aziende Sanitarie. Il pediatra su richiesta dell'Azienda deve dimostrare di aver frequentato almeno 32 ore annue di aggiornamento. Almeno la metà di questo monte ore deve riguardare argomenti di cui al comma 3, mentre ha facoltà per le restanti ore di:
- A) partecipare a corsi di aggiornamento organizzati da associazioni culturali provinciali operanti nell' area pediatrica ed a congressi di interesse pediatrico, anche all'estero. Per tale partecipazione è previsto un rimborso delle spese di viaggio e d'iscrizione, fino alla quota massima di lire 517.130 annue, previa comunicazione alla Azienda e sentito il parere dell'ufficio competente dell'Assessorato alla Sanità;
- B) frequentare reparti di pediatria, ambulatori di interesse pediatrico.
(5) Le Aziende al termine di ciascun corso di cui al comma 2 rilasciano un attestato relativo alle materie del corso frequentato. Sarà invece compito del pediatra fornire, se richiesti, alle Aziende gli attestati dei corsi di cui al comma 4, punti A) e B).
(6) I singoli corsi di cui al comma 2 prevedono l'utilizzazione di appropriati metodi pedagogici e personale appositamente formato (animatori di formazione).
(7) Con accordi a livello provinciale tra l'Ordine dei medici, i sindacati firmatari del presente accordo, saranno prese iniziative per l'attuazione di corsi di formazione per animatori di formazione permanente, sulla base di un curriculum formativo specifico, da individuarsi tra i medici inseriti negli elenchi della Pediatria di base.
(8) L'attività di animatore non comporta una riduzione del massimale.
(9) A cura della Provincia gli animatori di formazione sono iscritti in apposito Albo provinciale tenuto dall'Ordine dei Medici.
(10) I corsi di cui al comma 8 sono a carico del Servizio Sanitario Provinciale.
(11) In base ad accordi tra la Provincia, l'Ordine dei Medici, i sindacati firmatari, ed i Direttori delle Scuole di Specializzazione in Pediatria potranno essere attuate esperienze di didattica tutoriale per specializzandi, che coinvolgano pediatri di libera scelta, che siano disponibili. Tale attività non comporta incompatibilità nè riduzione del massimale.
(12) Le parti del presente accordo provinciale concordano la necessità che l'ufficio provinciale competente chieda ai Direttori delle scuole di Specializzazione in Pediatria convenzionate con la Provincia Autonoma di rendere possibile agli specializzandi, per un periodo all'anno concordato, di svolgere attività professionale di sostituzioni nella pediatria di base.
(13) Il pediatra è tenuto a frequentare obbligatoriamente i corsi destinati ai temi corrispondenti ai bisogni organizzativi del servizio, di cui al comma 2. Il venir meno a tale obbligo per due anni consecutivi comporta la attivazione delle procedure di cui all'articolo 12 per l'eventuale adozione delle sanzioni previste, graduate a seconda della continuità dell'assenza.