In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 21/11/2014

j) Accordo 1° agosto 2000 1)
Accordo a livello provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta

Visualizza documento intero
1)

Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 5 settembre 2000, n. 37.

Art. 8 (Formazione continua)

(1) La Provincia Autonoma annualmente, d'intesa con l'Ordine dei Medici, le OO. SS. firmatarie del presente accordo ed eventuali associazioni culturali provinciali dell'area pediatrica emana norme generali per la formazione permanente obbligatoria del pediatra, anche in relazione all'attuazione di progetti obiettivo.

(2) L'Assessorato alla Sanità provvede direttamente all'attuazione dei corsi o può delegare organizzazioni o istituzioni competenti.

(3) A livello provinciale i soggetti di cui al comma 1 scelgono annualmente gli argomenti di aggiornamento che riguardano:

  • -  i bisogni organizzativi del servizio sanitario provinciale;
  • -  i bisogni professionali dei pediatri;
  • -  i bisogni emergenti dall' attuazione dell'accordo di lavoro.

(4) I corsi si svolgono, salvo casi particolari, il sabato mattina presso le sedi individuate nelle quattro Aziende Sanitarie. Il pediatra su richiesta dell'Azienda deve dimostrare di aver frequentato almeno 32 ore annue di aggiornamento. Almeno la metà di questo monte ore deve riguardare argomenti di cui al comma 3, mentre ha facoltà per le restanti ore di:

  • A)  partecipare a corsi di aggiornamento organizzati da associazioni culturali provinciali operanti nell' area pediatrica ed a congressi di interesse pediatrico, anche all'estero. Per tale partecipazione è previsto un rimborso delle spese di viaggio e d'iscrizione, fino alla quota massima di lire 517.130 annue, previa comunicazione alla Azienda e sentito il parere dell'ufficio competente dell'Assessorato alla Sanità;
  • B)  frequentare reparti di pediatria, ambulatori di interesse pediatrico.

(5) Le Aziende al termine di ciascun corso di cui al comma 2 rilasciano un attestato relativo alle materie del corso frequentato. Sarà invece compito del pediatra fornire, se richiesti, alle Aziende gli attestati dei corsi di cui al comma 4, punti A) e B).

(6) I singoli corsi di cui al comma 2 prevedono l'utilizzazione di appropriati metodi pedagogici e personale appositamente formato (animatori di formazione).

(7) Con accordi a livello provinciale tra l'Ordine dei medici, i sindacati firmatari del presente accordo, saranno prese iniziative per l'attuazione di corsi di formazione per animatori di formazione permanente, sulla base di un curriculum formativo specifico, da individuarsi tra i medici inseriti negli elenchi della Pediatria di base.

(8) L'attività di animatore non comporta una riduzione del massimale.

(9) A cura della Provincia gli animatori di formazione sono iscritti in apposito Albo provinciale tenuto dall'Ordine dei Medici.

(10) I corsi di cui al comma 8 sono a carico del Servizio Sanitario Provinciale.

(11) In base ad accordi tra la Provincia, l'Ordine dei Medici, i sindacati firmatari, ed i Direttori delle Scuole di Specializzazione in Pediatria potranno essere attuate esperienze di didattica tutoriale per specializzandi, che coinvolgano pediatri di libera scelta, che siano disponibili. Tale attività non comporta incompatibilità nè riduzione del massimale.

(12) Le parti del presente accordo provinciale concordano la necessità che l'ufficio provinciale competente chieda ai Direttori delle scuole di Specializzazione in Pediatria convenzionate con la Provincia Autonoma di rendere possibile agli specializzandi, per un periodo all'anno concordato, di svolgere attività professionale di sostituzioni nella pediatria di base.

(13) Il pediatra è tenuto a frequentare obbligatoriamente i corsi destinati ai temi corrispondenti ai bisogni organizzativi del servizio, di cui al comma 2. Il venir meno a tale obbligo per due anni consecutivi comporta la attivazione delle procedure di cui all'articolo 12 per l'eventuale adozione delle sanzioni previste, graduate a seconda della continuità dell'assenza.

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionA Servizio sanitario
ActionActionB Medicina preventiva-assistenza sanitaria
ActionActionC Igiene
ActionActionD Piano sanitario provinciale
ActionActionE Salute mentale
ActionActionF Accordi di lavoro
ActionActiona) Accordo 11 dicembre 2007
ActionActiona) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 giugno 1997, n. 2834
ActionActionb) Accordo 14 aprile 2008
ActionActionc) Accordo15 settembre 2008 
ActionActionc) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 luglio 1997, n. 3366
ActionActiond) Accordo5 maggio 2009
ActionActione) Accordo 11 dicembre 2007
ActionActione) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 novembre 1997, n. 6151
ActionActionf) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 gennaio 1999, n. 5
ActionActiong) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 18 ottobre 1999, n. 4504
ActionActionh) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 agosto 2000, n. 2912
ActionActioni) Accordo 22 dicembre 1998
ActionActionj) Accordo 1° agosto 2000
ActionAction(siglato il 1° agosto 2000; approvato con delibera della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 2912)
ActionActionDichiarazione preliminare
ActionActionPrincipi generali
ActionActionArt. 1 (Campo di applicazione)
ActionActionArt. 2 (Graduatorie - Domande - Requisiti)
ActionActionArt. 3 (Titoli per la formazione delle graduatorie)
ActionActionI - Titoli accademici e di studio:
ActionActionII - Titoli di servizio
ActionActionArt. 4 (Incompatibilità)
ActionActionArt. 5 (Sospensione del rapporto convenzionale)
ActionActionArt. 6 (Cessazione del rapporto)
ActionActionArt. 7 (Comunicazioni del medico alla Azienda)
ActionActionArt. 8 (Formazione continua)
ActionActionArt. 9 (Diritti sindacali)
ActionActionArt. 10 (Rappresentatività sindacale)
ActionActionArt. 11 (Comitato Consultivo Provinciale)
ActionActionArt. 12 (Responsabilità convenzionali e violazioni - Collegio Arbitrale)
ActionActionArt. 13 (Istituzione, durata in carica e funzionamento del comitato consultivo provinciale - Spese per l'elezione dei rappresentanti dei medici)
ActionActionArt. 14 (Progetti di qualità)
ActionActionArt. 15 (Informazioni al pubblico)
ActionActionArt. 16 (Esercizio del diritto di sciopero Prestazioni indispensabili e loro modalità di erogazione)
ActionActionArt. 17 (Durata dell'accordo)
ActionActionAssistenza primaria
ActionActionCAPO III
ActionActionAllegato A
ActionActionPrestazioni aggiuntive
ActionActionProcedure tecniche per l'applicazione del rapporto ottimale
ActionActionAllegato D
ActionActionAssistenza programmata domiciliare nei confronti dei soggetti non ambulabili
ActionActionRegolazione dei rapporti economici tra medico titolare e sostituto nei casi di sostituzione volontaria
ActionActionAllegato G
ActionAction(articolo 31, lettera g)
ActionActionAllegato I
ActionActionG - Emergenza sanitaria – COVID-19
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico