1. Sono ammesse a contributo le seguenti spese, relative allo svolgimento di attività rientranti nella programmazione sanitaria provinciale:
a) spese per interventi di costruzione, ristrutturazione, manutenzione straordinaria e miglioramento delle strutture;
b) spese per interventi di acquisto o rinnovo di arredamento, attrezzature, mobili e macchinari d’ufficio;
c) spese per l’acquisto e l’installazione di sistemi informatici nonché per l’acquisto, lo sviluppo e l’installazione del necessario software;
d) spese per l’acquisto di dispositivi medici, inclusi i prodotti medici;
e) spese tecniche e di progettazione.