(1) Prima dell'inizio delle prove concorsuali la commissione esaminatrice, in relazione al numero dei candidati, stabilisce il termine della procedura concorsuale e lo rende pubblico.
(2) I componenti della commissione esaminatrice, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi e i concorrenti ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, in quanto applicabili.
(3) La commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nel relativo verbale, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove.
(4) La commissione esaminatrice, immediatamente prima della prova orale, determina i quesiti da porre ai candidati e alle candidate mediante estrazione a sorte.
(5) Immediatamente prima dell’inizio delle singole prove il segretario della commissione esaminatrice procede al riconoscimento delle candidate e dei candidati presenti attraverso un documento personale di identità.
(6) La commissione stabilisce la durata delle singole prove e le modalità di svolgimento delle stesse.