1. Il Centro di sperimentazione agraria e forestale Laimburg, di seguito denominato Centro, quale ente strumentale non economico della Provincia, con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, finanziaria, contabile e patrimoniale assorbe, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 6, le funzioni della ripartizione provinciale competente per la sperimentazione agraria e forestale.
2. Il Centro è sottoposto alla vigilanza della Giunta provinciale.
3. L’attività del Centro è regolata dalla legge provinciale 15 maggio 2013, n. 6, dalle norme del presente Statuto nonché dalle direttive e disposizioni regolamentari emanate nell’esercizio della propria autonomia.
4. Il Centro ha sede a Vadena (Bolzano).