(1) Il personale è collocato a riposo d’ufficio il primo giorno del mese successivo al raggiungimento del 65° anno d’età, fatti salvi i nuovi limiti di età previsti dalla vigente normativa previdenziale e semprechè sia stato maturato il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia secondo la normativa medesima.
(2) In deroga al limite di età di cui al comma 1, il personale può essere mantenuto in servizio fino al compimento del 70° anno di età, fatti salvi gli adeguamenti alle speranze di vita e il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia secondo la vigente normativa previdenziale.
(3) La proroga in servizio può essere altresì concessa per il raggiungimento di una anzianità contributiva non superiore ad anni 15, sempreché sussistano anche motivate specifiche esigenze di servizio.
(4) Il personale docente ed equiparato delle scuole dell’infanzia e della formazione professionale è collocato a riposo con effetto dalla data di inizio dell’anno formativo successivo alla data di compimento dei limiti massimi di età ai sensi delle disposizioni dei commi 1, 2 e 3.
(5) Al personale del Corpo forestale provinciale e del Corpo permanente dei vigili del fuoco provinciale continuano a trovare applicazione le norme relative ai limiti di età per il collocamento a riposo d’ufficio previsti per i corrispondenti Corpi statali.
(6) Il personale che ai sensi della normativa specifica deve cessare dal servizio in data successiva al raggiungimento del limite di età di cui al comma 1, ovvero cessa dal servizio prima della scadenza della proroga in servizio di cui al comma 2, è collocato a riposo d’ufficio con contemporanea decorrenza, sempre che sussistano i requisiti di età e contribuzione per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia.