(1) L’assunzione di personale insegnante ed equiparato avviene sulla base di graduatorie redatte conformemente ai criteri fissati dalla Giunta provinciale e attraverso i rispettivi bandi di concorso. Le relative regolamentazioni sono portate a conoscenza del pubblico mediante idonee forme di pubblicità e accesso.
(2) La Giunta provinciale può individuare ulteriori profili professionali rientranti nella categoria del personale insegnante ed equiparato.
(3) L’abilitazione all’insegnamento, intesa come specializzazione nel campo pedagogico-didattico, è definita dalla Giunta provinciale e può essere conseguita anche in sede di concorso per l’accesso all’impiego.