(1) Per rispondere ad esigenze temporanee finalizzate, alla realizzazione di interventi di riordino di archivi, biblioteche o uffici della Provincia, anche mediante l’introduzione di nuovi processi di automazione, e alla promozione di studi, indagini e rilevamenti o per altre temporanee esigenze di servizio, l’Amministrazione può assumere, per una durata non superiore a dodici mesi, persone disoccupate in possesso dei requisiti richiesti per l’accesso all’impiego provinciale. L’Amministrazione può stabilire a quali fasce di disoccupati riconoscere priorità ai fini dell’assunzione. La Giunta provinciale stabilisce il contingente di tali posti ed i criteri di assunzione, tenuto conto della copertura finanziaria della relativa spesa nel bilancio di previsione. L’eventuale cancellazione dalla relativa lista vale anche ai fini delle graduatorie per il medesimo profilo professionale.