(1) La pubblicazione di avvisi di bando o di selezione di personale sui quotidiani locali è effettuata quando vi sia particolare necessità di una maggiore diffusione rispetto alla sola pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione o sul sito internet dell’Amministrazione. In presenza di un numero ridotto di posti da coprire, gli avvisi possono essere pubblicati anche solo sulla stampa locale in lingua italiana, tedesca o ladina a seconda del gruppo linguistico a cui fa riferimento la riserva di posti prevista. La pubblicazione avviene sul rispettivo quotidiano a maggiore diffusione locale e quindi su tre nel caso di avvisi per tutti i gruppi.
(2) L’Amministrazione pubblica per 15 giorni sul proprio sito internet e all’albo della Ripartizione provinciale Personale i risultati delle prove d’esame dei concorsi pubblici e dei reclutamenti mediante prove selettive.
(3) Ove il presente regolamento preveda la pubblicazione di documentazione sul Bollettino Ufficiale della Regione o all’albo della Ripartizione provinciale Personale, tale pubblicazione può essere effettuata anche sul sito internet dell’Amministrazione. Sono fatte salve le forme di pubblicazione a valore legale che dovessero sostituire o affiancare nel tempo il citato Bollettino Ufficiale.