(1) La cancellazione dalle graduatorie del relativo profilo professionale è da intendersi disposta per un anno, ove non vi sia un provvedimento che indichi espressamente un periodo diverso. La cancellazione dalle graduatorie è disposta nei seguenti casi:
(2) In caso di dichiarazioni non veritiere, che tuttavia non rientrano secondo la valutazione dell’Amministrazione nei casi gravi, è disposta la cancellazione dalla graduatoria – o da più graduatorie – da un minimo di un anno ad un massimo di due anni.
(3) La cancellazione comporta in ogni caso la perdita del diritto di precedenza di cui all’Art. 13, comma 7. 4. Per quanto concerne i profili professionali di cui all’articolo 13, comma 10, nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere a) e c), del presente articolo, la cancellazione può essere disposta eccezionalmente per soli sei mesi.