(1) Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge per la Provincia, si provvede con gli stanziamenti di spesa già disposti in bilancio sulle unità previsionali di base 10120, 10125 e 10210 a carico dell’esercizio 2013 e autorizzati per gli interventi di cui alla legge provinciale 15 gennaio 1977, n. 2, e successive modifiche, abrogata dall’Art. 17
(2) La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con la legge finanziaria annuale.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.