(1) Dopo il comma 8 dell’articolo 14 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
“9. In tutti i casi di rilevanza aziendale concordati tra la direzione generale e i comprensori sanitari, nella concreta esecuzione delle decisioni assunte dalla direzione strategica nel settore sanitario ed amministrativo, i direttori medici coordinatori, i coordinatori tecnico-assistenziali e i coordinatori dirigenti amministrativi dei comprensori sanitari rispondono direttamente, nei settori di rispettiva competenza, al Direttore sanitario, al Direttore tecnico-assistenziale e al Direttore amministrativo dell’azienda sanitaria. Lo stesso principio vale per i direttori di ripartizione e, ove non esistenti, per i direttori d’ufficio comprensoriali nei confronti dei direttori di ripartizione dell’azienda sanitaria, ciò in deroga a quanto stabilito dai commi 5 e 6 del presente articolo, dal comma 4 dell’articolo 12/bis, nonché dal comma 3 dell’articolo 12/quater.”