In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 21/11/2014

n) Legge provinciale 17 maggio 2013, n. 81)
Sviluppo e sostegno della famiglia in Alto Adige

Visualizza documento intero
1)
Pubblicato nel B.U. 21 maggio 2013, n. 21.

Art. 10 (Servizi di assistenza e di accompagnamento)

(1) Per sostenere il ruolo educativo e la libertà di scelta e per andare incontro alle esigenze dei genitori, vengono sostenute l’assistenza da parte dei genitori in ambito familiare così come la presenza di servizi di assistenza extrafamiliari. La Provincia e gli enti competenti promuovono entrambe le modalità di assistenza come forme meritevoli di sostegno. La scelta tra le diverse modalità dipende dalle esigenze dei figli e dalle caratteristiche e possibilità delle singole famiglie.

(2) A questo scopo vengono:

  1. potenziati in loco l’accesso flessibile alle iniziative a sostegno della famiglia e migliorato il coordinamento dei servizi;
  2. promosso l’auto-aiuto familiare in forma di iniziative genitoriali, gruppi gioco, centri genitori-bimbi e altre iniziative;
  3. offerti e potenziati su tutto il territorio e in rispondenza del fabbisogno i servizi socio-educativi per la prima infanzia attraverso asili nido, microstrutture per la prima infanzia, microstrutture aziendali e l’assistenza domiciliare all’infanzia. Ciò avviene nel quadro delle disposizioni di cui al Capo IV della presente legge;
  4. potenziata l’offerta di assistenza scolastica per bambini e intensificata la collaborazione con associazioni giovanili, culturali, sportive e del tempo libero;
  5. potenziata l’offerta di assistenza ed accompagnamento extrascolastica e integrativa per bambini con particolare riguardo alle diverse fasce d’età, alle condizioni familiari, sociali e territoriali, migliorando il raccordo tra i servizi.

(3) Bambini con disabilità hanno uguale diritto di accesso ai servizi di assistenza e di accompagnamento.

(4) Per garantire un’elevata qualità nei servizi di assistenza e di accompagnamento, la Provincia fissa standard di qualità e verifica che essi vengano rispettati.

(5) L’assistenza a familiari non autosufficienti è sostenuta mediante un adeguato sistema di prestazioni in denaro o in natura ai sensi della legge provinciale sugli interventi per l’assistenza alle persone non autosufficienti.

(6) Nei limiti delle proprie competenze istituzionali la Provincia si adopera presso lo Stato e la Regione per il riconoscimento ai fini pensionistici dei periodi dedicati all’educazione dei figli e alla cura di familiari non autosufficienti e per il sostegno del versamento volontario dei contributi a tali fini. La Provincia si impegna in particolare a trovare soluzioni per il genitore che prima di dedicarsi all'educazione dei figli ha lavorato nel settore privato. 3)

3)
L'art. 10, comma 6, è stato così sostituito dall'art. 10, comma 1, della L.P. 17 settembre 2013, n. 12.
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionA Assistenza agli anziani
ActionActionB Servizio consultoriale per le famiglie
ActionActionC Asili nido - Assistenza domiciliare per l' infanzia
ActionActionD Famiglia, donne e gioventù
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 29 aprile 1975, n. 20
ActionActionb) Legge provinciale 19 gennaio 1976, n. 6 
ActionActionc) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 29 aprile 1977, n. 18
ActionActiond) LEGGE PROVINCIALE 16 febbraio 1980, n. 4
ActionActione) LEGGE PROVINCIALE 1° agosto 1980, n. 28
ActionActionf) Legge provinciale 1° giugno 1983, n. 13 
ActionActiong) LEGGE PROVINCIALE 21 dicembre 1987, n. 33 —
ActionActionh) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 agosto 1989, n. 19
ActionActioni) LEGGE PROVINCIALE 29 gennaio 2002, n. 2 —
ActionActionj) LEGGE PROVINCIALE 3 ottobre 2003, n. 15 —
ActionActionk) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 18 agosto 2004, n. 27
ActionActionl) Legge provinciale8 marzo 2010 , n. 5
ActionActionm) Decreto del Presidente della Provincia 5 marzo 2012, n. 6
ActionActionn) Legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8
ActionActionE Provvidenze per le persone disabili
ActionActionF Interventi in materia di dipendenze
ActionActionG Interventi per gli invalidi civili e le persone non autosufficienti
ActionActionH Assistenza economica di base
ActionActionI Cooperazione allo sviluppo
ActionActionJ Servizi sociali
ActionActionK Previdenza integrativa
ActionActionL Volontariato
ActionActionM Emigrati
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico