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In vigore al: 21/11/2014

n) Legge provinciale 17 maggio 2013, n. 81)
Sviluppo e sostegno della famiglia in Alto Adige

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1)
Pubblicato nel B.U. 21 maggio 2013, n. 21.

Art. 9 (Sostegno finanziario alle famiglie)

(1) La Provincia contribuisce al sostegno delle famiglie e alla compensazione degli oneri familiari, sia tramite prestazioni economiche in forma diretta sia garantendo e promuovendo le opportune agevolazioni. Queste misure includono sia le prestazioni direttamente previste dalla presente legge, che le prestazioni previste da altre leggi di settore, come ad esempio misure per il diritto allo studio, trasporti pubblici, edilizia abitativa, politiche sociali e sanitarie e parimenti volte al sostegno della famiglia.

(2) Allo scopo la Provincia adotta le seguenti misure:

  1. anche con l'obiettivo di sostenere la cura a casa da parte dei genitori, erogazione di una prestazione economica per famiglie con figli di età compresa fra zero e tre anni, come contributo per l’assistenza e per la copertura delle spese di mantenimento dei figli; erogazione successiva di una prestazione per famiglie con figli come contributo per la copertura delle spese di mantenimento dei figli. A tal fine sono utilizzati i mezzi che la Provincia e la Regione destinano a questo scopo, con rispetto delle relative destinazioni d’uso nonché con considerazione della situazione economica delle famiglie. I requisiti di accesso e i criteri di erogazione e di gestione delle prestazioni sono fissati con deliberazione della Giunta provinciale;
  2. introduzione sul territorio provinciale di una carta vantaggi per la famiglia che consente sgravi economici alle famiglie con figli minorenni. La carta vantaggi permette di acquistare a prezzi scontati o agevolati prodotti e servizi nell’interesse delle famiglie, offerti da istituzioni pubbliche e soggetti privati; 2)
  3. approvazione e attuazione di direttive per l’adozione di politiche tariffarie a misura di famiglia nei diversi settori, d’intesa con i fornitori pubblici e con il coinvolgimento dei fornitori privati di servizi;
  4. agevolazioni fiscali a livello provinciale e comunale per famiglie con figli a carico o familiari non autosufficienti, nel rispetto delle competenze provinciali e comunali in materia.
2)
La lettera b) dell'art. 9, comma 2, è stata così sostituita dall'art. 10, comma 1, della L.P. 16 ottobre 2014, n. 9.
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