(1) La Giunta provinciale mette a disposizione del Centro i mezzi finanziari necessari per le attività del Centro di cui all’articolo 1 attraverso assegnazioni a carico del bilancio provinciale.
(2) Ogni entrata connessa con l’attività del Centro è versata direttamente al Centro.
(3) Il ricavo dall'alienazione – deliberata dalla Giunta provinciale su proposta del Consiglio di amministrazione – di terreni agricoli e forestali affidati in gestione al Centro, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, è reimpiegato di norma per l'acquisto di beni di natura analoga oppure per altri investimenti immobiliari urgenti.