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In vigore al: 21/11/2014

e) Legge provinciale 15 maggio 2013, n. 61)
Centro di sperimentazione agraria e forestale Laimburg

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1)
Pubblicato nel B.U. 21 maggio 2013, n. 21.

Art. 1 (Centro di sperimentazione agraria e forestale Laimburg) 2)

(1) Il Centro di sperimentazione agraria e forestale Laimburg, istituito con la legge provinciale 3 novembre 1975, n. 53, e di seguito denominato Centro, quale ente strumentale non economico della Provincia, con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, finanziaria, contabile e patrimoniale, assume le funzioni della ripartizione provinciale competente per la sperimentazione agraria e forestale (33), che è soppressa a seguito dell’adozione dello statuto di cui all’articolo 6.

(2) Il Centro svolge attività di ricerca, sperimentazione, innovazione anche tecnica, e provvede al trasferimento e alla diffusione delle conoscenze nel settore agrario e forestale, agroalimentare e botanico nonché in tutti i settori connessi.

(3) Per raggiungere i fini di cui al comma 2, il Centro continua a svolgere anche attività accessorie, connesse, strumentali o complementari ai fini istituzionali, incluse attività commerciali purché non prevalenti. Queste ultime devono essere dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse normalmente impiegate dal Centro nella sua attività istituzionale, oppure essere strumentali al raggiungimento degli scopi del Centro o complementari alle sue attività, comprese le attività di rappresentanza e relazioni istituzionali e le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, nonché di ricezione ed ospitalità.

(4) Il Centro può collaborare con altri enti o imprese pubblici o privati, nazionali ed esteri - compresi istituti universitari - ed avvalersi dei loro servizi, verso rimborso o conguaglio delle spese. Esso può altresì servirsi dei laboratori scientifici della Provincia come pure di terreni di proprietà di terzi, presi in affitto o comunque messi a disposizione da questi ultimi.

(5) Il Centro può anche eseguire lavori di sperimentazione e di analisi per conto di terzi. L’entità del rimborso spese per queste prestazioni è fissata dal Consiglio di amministrazione del Centro sulla base degli elementi di costo.

(6) Presso il Centro è istituita una banca genetica per le varietà di piante esistenti e nuove, nonché a rischio di estinzione, dell'Alto Adige. Nella banca genetica sono raccolte anche le sementi. Finalità della banca genetica è raccogliere varietà di piante, immagazzinarle e controllarle periodicamente nonché rilevarne e classificarne le caratteristiche fenologiche e fisiologiche.

(7) La Giunta provinciale può adottare anche misure a tutela di razze di animali domestici minacciate da estinzione.

2)
Vedi anche l'art. 8, comma 1, del D.P.P. 16 maggio 2014, n. 17.
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