(1) Per il conseguimento del certificato di abilitazione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), la persona interessata deve aver superato uno specifico esame di idoneità, da sostenersi dopo la frequenza obbligatoria di un apposito corso di formazione. Il corso è organizzato dal Centro di sperimentazione agraria e forestale Laimburg, in collaborazione con la Ripartizione provinciale Formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica.
(2) Il corso di formazione di cui al comma 1 ha la durata minima di 110 ore ed il programma deve comprendere le seguenti materie:
(3) L’esame di idoneità di cui al comma 1, da sostenersi dinanzi ad un’apposita commissione al termine del corso, consiste in una prova scritta e in una prova orale sugli argomenti trattati. All’esame orale si è ammessi solo previo superamento della prova scritta. La commissione è nominata dal direttore o dalla direttrice della Scuola professionale provinciale per la frutti-, viti- e orticoltura "Laimburg" ed è composta dai docenti del corso.