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In vigore al: 21/11/2014

l) Decreto del Presidente della Provincia 13 febbraio 2013, n. 61)
Coltivazione, raccolta, lavorazione e vendita di piante officinali, piante aromatiche e piante selvatiche

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1)
Pubblicato nel B.U. 26 febbraio 2013, n. 9.

Art. 6 (Corso di formazione per la coltivazione, la prima lavorazione e la vendita di piante officinali nonché per la raccolta di piante selvatiche, in particolare officinali e aromatiche)

(1) Per il conseguimento del certificato di abilitazione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), la persona interessata deve aver superato uno specifico esame di idoneità, da sostenersi dopo la frequenza obbligatoria di un apposito corso di formazione. Il corso è organizzato dal Centro di sperimentazione agraria e forestale Laimburg, in collaborazione con la Ripartizione provinciale Formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica.

(2) Il corso di formazione di cui al comma 1 ha la durata minima di 110 ore ed il programma deve comprendere le seguenti materie:

  1. principi attivi delle piante officinali;
  2. nozioni di erboristeria;
  3. botanica e sistematica;
  4. chimica generale, il terreno e la concimazione nella coltivazione di piante officinali;
  5. tecniche di coltivazione e di prima lavorazione delle piante officinali;
  6. igiene generale e autocontrollo con sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points);
  7. malattie e insetti dannosi nella coltivazione e nello stoccaggio delle piante officinali;
  8. nozioni di economia aziendale e di contabilità dei costi;
  9. aspetti normativi in materia di coltivazione di piante officinali;
  10. come riconoscere le varie piante selvatiche, in particolare quelle officinali e aromatiche;
  11. metodi/tecniche di raccolta;
  12. quadro normativo in materia di raccolta e consegna di piante selvatiche, in particolare officinali e aromatiche;
  13. esercitazioni pratiche.

(3) L’esame di idoneità di cui al comma 1, da sostenersi dinanzi ad un’apposita commissione al termine del corso, consiste in una prova scritta e in una prova orale sugli argomenti trattati. All’esame orale si è ammessi solo previo superamento della prova scritta. La commissione è nominata dal direttore o dalla direttrice della Scuola professionale provinciale per la frutti-, viti- e orticoltura "Laimburg" ed è composta dai docenti del corso.

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