(1) Chi intende coltivare piante officinali ai fini della prima lavorazione e della vendita e chi intende raccogliere piante selvatiche, in particolare officinali ed aromatiche, deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:
(2) Almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’attività di cui al comma 1, la persona interessata deve dare comunicazione scritta al Centro di sperimentazione agraria e forestale Laimburg e al comune competente per territorio, specificando le piante officinali che intende coltivare, raccogliere, lavorare e vendere nonché il periodo di raccolta delle singole piante. Almeno dieci giorni prima della data di inizio dell’attività indicata nella comunicazione, il predetto Centro può impartire eventuali prescrizioni.
(3) Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alla raccolta - svolta a fini commerciali come frutta fresca - di piccoli frutti selvatici quali more, mirtilli rossi, mirtilli neri, lamponi, fragole e bacche di sambuco ed altri.