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In vigore al: 21/11/2014

b) Legge provinciale 5 dicembre 2012, n. 211)
Disciplina di professioni turistiche

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1)
Pubblicata nel B.U. 11 dicembre 2012, n. 50.

Art. 6 (Abilitazione)  

(1) L’abilitazione all’esercizio delle attività professionali di cui all’articolo 2 si consegue mediante il superamento di un esame indetto dall’assessore o assessora provinciale competente.

(2) La Giunta provinciale disciplina per ogni professione turistica il procedimento per il conseguimento dell’abilitazione professionale, determinando:

  1. la composizione, le modalità di nomina e il funzionamento delle commissioni d’esame;
  2. le materie e le lingue oggetto delle prove d’esame; 3)
  3. le modalità di effettuazione e i criteri per la valutazione delle prove d’esame.

(3) È ammesso all’esame di abilitazione chi è in possesso dei seguenti requisiti:

  1. cittadinanza italiana o di un altro Stato dell’UE oppure cittadinanza di uno Stato non appartenente all’UE, se risulta regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato;
  2. età non inferiore ai 18 anni;
  3. non aver riportato condanne penali che comportino l’interdizione, anche temporanea, dall’esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
  4. un titolo di studio finale di istruzione secondaria di secondo grado o professionale per le attività professionali di cui all’articolo 2 oppure l’attestazione di analoghi titoli conseguiti all’estero riconosciuti o dichiarati equipollenti.

(4) L’abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica, inoltre, è rilasciata dalla Ripartizione provinciale Turismo a chi è in possesso di una laurea in lettere con indirizzo in storia dell’arte o archeologia o di un titolo equipollente, fatta salva la previa verifica delle conoscenze linguistiche e del territorio provinciale.

(5) L’abilitazione all’esercizio della professione di accompagnatore turistico/accompagnatrice turistica, inoltre, è rilasciata dalla Ripartizione provinciale Turismo a chi è in possesso di una laurea o diploma universitario in materia turistica o di un titolo equipollente, fatta salva la previa verifica delle conoscenze specifiche che non sono state oggetto del corso di studi e facenti parte delle materie dell’ultimo esame di abilitazione indetto.

(6) In sede di prima applicazione della presente legge coloro che dimostrano un’esperienza professionale di almeno 5 anni nel settore turismo, possono conseguire l’abilitazione all’esercizio della professione di accompagnatore turistico/accompagnatrice turistica, previa valutazione dell’esperienza lavorativa da parte della Commissione d’esame di cui al comma 2, che potrà anche prevedere eventuali misure compensative ai fini del conseguimento dell’abilitazione. A tale scopo gli interessati devono presentare domanda alla Ripartizione provinciale Turismo entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3)
La lettera b) dell'art. 8, comma 2, è stata così sostituita dall'art. 8, comma 2, della L.P. 26 settembre 2014, n. 7.