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In vigore al: 21/11/2014

b) Legge provinciale 5 dicembre 2012, n. 211)
Disciplina di professioni turistiche

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1)
Pubblicata nel B.U. 11 dicembre 2012, n. 50.

Art. 5 (Segnalazione certificata di inizio attività)

(1) L’esercizio stabile delle professioni elencate all’articolo 2 è subordinato alla segnalazione certificata di inizio attività alla Ripartizione provinciale Turismo da parte delle persone che hanno conseguito l’abilitazione di cui all’articolo 6.

(2) A coloro che hanno effettuato la segnalazione di cui al comma 1 è rilasciata la tessera di riconoscimento le cui caratteristiche e modalità di utilizzo sono determinate dalla Giunta provinciale.

(3) I nominativi dei soggetti che hanno presentato la segnalazione di cui al comma 1 sono inseriti in un elenco reso pubblico in via telematica.

(4) La cessazione dell’attività va comunicata all’ufficio provinciale competente entro 90 giorni e la tessera di riconoscimento va restituita entro lo stesso termine.