(1) L’esercizio stabile delle professioni elencate all’articolo 2 è subordinato alla segnalazione certificata di inizio attività alla Ripartizione provinciale Turismo da parte delle persone che hanno conseguito l’abilitazione di cui all’articolo 6.
(2) A coloro che hanno effettuato la segnalazione di cui al comma 1 è rilasciata la tessera di riconoscimento le cui caratteristiche e modalità di utilizzo sono determinate dalla Giunta provinciale.
(3) I nominativi dei soggetti che hanno presentato la segnalazione di cui al comma 1 sono inseriti in un elenco reso pubblico in via telematica.
(4) La cessazione dell’attività va comunicata all’ufficio provinciale competente entro 90 giorni e la tessera di riconoscimento va restituita entro lo stesso termine.