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In vigore al: 21/11/2014

b) Legge provinciale 5 dicembre 2012, n. 211)
Disciplina di professioni turistiche

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1)
Pubblicata nel B.U. 11 dicembre 2012, n. 50.

Art. 4 (Servizi temporanei e occasionali)

(1) Le persone che si spostano per la prima volta in provincia di Bolzano da un altro Stato dell’UE per esercitare, in modo temporaneo e occasionale, le professioni di cui all’articolo 2 informano anticipatamente, con qualsiasi mezzo idoneo, la Ripartizione provinciale Turismo, allegando quanto prescritto dalla normativa di recepimento della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

(2) Successive variazioni sono altresì da comunicare.