In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 21/11/2014

s) Legge provinciale 15 novembre 2011, n. 131)
Approvazione del rendiconto generale della Provincia per l'esercizio finanziario 2010 e altre disposizioni

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel B.U. 22 novembre 2011, n. 47.

Art. 6 (Modifica della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, „Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia autonoma di Bolzano”)

(1) L’articolo 21/bis della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, è così sostituito:

“Art. 21/bis (Concorso al riequilibrio della finanza pubblica)

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio sono stanziati i mezzi finanziari definiti all’articolo 79, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, quale concorso finanziario della Provincia al riequilibrio della finanza pubblica da attuarsi nelle forme ivi stabilite.”

(2) L’articolo 45 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 45 (Rinuncia alla riscossione di entrate provinciali di modesta entità)

1. La legge di approvazione del bilancio può autorizzare il Direttore della Ripartizione Finanze a disporre la rinuncia alla riscossione di entrate a natura non tributaria, quando il costo delle operazioni di accertamento, riscossione e versamento, per ogni singola entrata, risulti eccessivo rispetto all’ammontare della medesima, entro un limite massimo fissato nella stessa legge. Detto limite resta valido anche per gli anni successivi, ove non venga variato con successiva legge di bilancio.

2. Non si procede alla riscossione coattiva di crediti provinciali aventi natura non tributaria d’importo inferiore a 35,00 euro.

3. Non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi a tributi provinciali, comprensivi di sanzioni amministrative o interessi ovvero costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l'ammontare dovuto per ciascun periodo d'imposta non superi l'importo stabilito per i crediti relativi ai tributi erariali dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1999, n. 129, e successive modifiche, e sempreché il credito non derivi da violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti un medesimo tributo. L'importo predetto costituisce anche il limite al di sotto del quale non sono effettuati i rimborsi di tributi provinciali.”

(3) Il comma 7 dell’articolo 48 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, è così sostituito:

“7. Per le spese correnti o in conto capitale necessarie per il funzionamento degli uffici e dei servizi provinciali possono essere assunti impegni estesi a carico degli esercizi successivi, ove ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi. Quando si tratti di spese per affitti o altre spese correnti continuative e ricorrenti, l'impegno può anche estendersi a più esercizi a norma della consuetudine o se l'amministrazione ne riconosca la necessità o la convenienza.”

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionA Partecipazioni provinciali
ActionActionB Tributi provinciali
ActionActionC Finanze locali
ActionActionD Bilancio provinciale
ActionActionb) Legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7
ActionActionc) Legge provinciale 20 dicembre 2006, n. 15
ActionActiond) Legge provinciale 20 dicembre 2006, n. 16
ActionActione) Legge provinciale del 19 luglio 2007, n. 4
ActionActionf) Legge provinciale del 19 luglio 2007, n. 5
ActionActiong) Legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 14
ActionActionh) Legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 15
ActionActioni) Legge provinciale 19 settembre 2008, n. 6
ActionActionj) Legge provinciale 9 ottobre 2008, n. 8
ActionActionk) Legge provinciale 9 aprile 2009 , n. 1
ActionActionl) Legge provinciale 9 aprile 2009 , n. 2
ActionActionm) Legge provinciale 16 ottobre 2009 , n. 7
ActionActionn) Legge provinciale 22 dicembre 2009 , n. 11
ActionActiono) Legge provinciale 22 dicembre 2009 , n. 12
ActionActionp) Legge provinciale 13 ottobre 2010 , n. 12
ActionActionq) Legge provinciale23 dicembre 2010 , n. 15
ActionActionr) Legge provinciale 23 dicembre 2010 , n. 16
ActionActions) Legge provinciale 15 novembre 2011, n. 13
ActionActionAmministrazione provinciale
ActionActionAltre disposizioni
ActionActionArt. 6 (Modifica della , „Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia autonoma di Bolzano”)
ActionActionArt. 7 (Modifica della , “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013 (legge finanziaria 2011)”
ActionActionTabella A
ActionActionTabella B
ActionActionArt. 8 (Modifica della , “Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l’anno finanziario 2011 e bilancio triennale 2011-2013”)
ActionActionArt. 9 (Entrata in vigore)
ActionActiont) Legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15
ActionActionu) Legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 16
ActionActionv) Legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22
ActionActionv) Legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 18
ActionActionx) Legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 23
ActionActiony) Legge provinciale 17 settembre 2013, n. 12
ActionActionz) Legge provinciale 7 aprile 2014, n. 1
ActionActiona') Legge provinciale 7 aprile 2014, n. 2
ActionActionb') Legge provinciale 23 settembre 2014, n. 6
ActionActionE - Debito fuori bilancio
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico