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In vigore al: 21/11/2014

s) Legge provinciale 15 novembre 2011, n. 131)
Approvazione del rendiconto generale della Provincia per l'esercizio finanziario 2010 e altre disposizioni

1)
Pubblicata nel B.U. 22 novembre 2011, n. 47.

CAPO I
Amministrazione provinciale

Art. 1 (Entrate)

(1) Le entrate accertate nell'esercizio finanziario 2010 per la competenza propria dell'esercizio risultano stabilite in 5.362.739.896,80 euro.

(2) I residui attivi, determinati alla chiusura dell'esercizio 2009 in 2.675.830.896,60 euro, risultano stabiliti - per effetto delle maggiori e minori entrate verificatesi nel corso della gestione 2010 - in  2.657.590.076,31 euro.

(3) I residui attivi al 31 dicembre 2010 ammontano complessivamente a 3.368.365.922,27 euro, di cui 1.755.673.731,95 euro per somme rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio 2010 e  1.612.692.190,32 euro per somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi finanziari precedenti.

Art. 2 (Spese)

(1) Le spese impegnate nell'esercizio finanziario 2010 per la competenza propria dell'esercizio risultano stabilite in 5.384.755.265,36 euro.

(2) I residui passivi, determinati alla chiusura dell'esercizio 2009 in 2.670.821.612,34 euro, risultano stabiliti - per effetto di economie, perenzioni amministrative e prescrizioni verificatesi nel corso della gestione 2010 - in 2.579.270.403,21 euro.

(3) I residui passivi al 31 dicembre 2010 ammontano complessivamente a 2.995.479.733,61 euro, di cui 1.705.219.441,44 euro per somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 2010 e 1.290.260.292,17 euro per somme rimaste da pagare in conto degli esercizi finanziari precedenti.

Art. 3 (Conto di amministrazione)

(1) L'avanzo dell'esercizio finanziario 2010 di 213.410.094,40 euro risulta stabilito come segue:

 

(in euro)

Saldo di cassa

all’1.1.2010

157.105.789,86

Riscossioni

4.651.964.050,84

4.809.069.840,70

Pagamenti

(-)

4.968.545.934,96

Saldo di cassa

al 31.12.2010

(-)

159.476.094,26

Residui attivi

3.368.365.922,27

3.208.889.828,01

Residui passivi

(-)

2.995.479.733,61

Avanzo dell’esercizio finanziario 2010

213.410.094,40

 

Art. 4 (Situazione patrimoniale)

(1) La situazione patrimoniale della Provincia alla chiusura dell'esercizio finanziario 2010 rimane stabilita come segue: 

 

(in euro)

Attività finanziarie

all’1.1.2010

4.148.107.635,29

Aumenti

6.958.482.392,21

Diminuzioni

6.396.671.807,43

al 31.12.2010

4.709.918.220,07

 

Attività non finanziarie

prodotte nette

all'1.1.2010

7.478.741.362,29

Aumenti

349.089.198,63

Diminuzioni

269.758.930,25

al 31.12.2010

7.558.071.630,67

Attivitá non finanziarie

non prodotte nette

all'1.1.2010

669.528.113,99

Aumenti

30.964.364,50

Diminuzioni

26.695.846,74

al 31.12.2010

673.796.631,75

 

 

 

Passività finanziarie

all'1.1.2010

2.670.821.612,34

Aumenti

1.864.695.535,70

Diminuzioni

1.380.561.320,17

al 31.12.2010

3.154.955.827,87

 

 

 

Passività patrimoniali

all'1.1.2010

248.445.793,02

Aumenti

26.901.748,41

Diminuzioni

54.097.499,74

al 31.12.2010

221.250.041,69

 

 

 

Patrimonio netto

all'1.1.2010

9.377.109.706,21

al 31.12.2010

9.565.580.612,93

Miglioramento patrimoniale

dell'esercizio 2010

188.470.906,72

 

Art. 5 (Approvazione del rendiconto generale)

(1) E' approvato il rendiconto generale della Provincia per l'esercizio finanziario 2010 nelle componenti del conto finanziario relativo alla gestione del bilancio e del conto generale del patrimonio.

CAPO II
Altre disposizioni

 

Art. 6 (Modifica della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, „Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia autonoma di Bolzano”)

(1) L’articolo 21/bis della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, è così sostituito:

“Art. 21/bis (Concorso al riequilibrio della finanza pubblica)

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio sono stanziati i mezzi finanziari definiti all’articolo 79, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, quale concorso finanziario della Provincia al riequilibrio della finanza pubblica da attuarsi nelle forme ivi stabilite.”

(2) L’articolo 45 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 45 (Rinuncia alla riscossione di entrate provinciali di modesta entità)

1. La legge di approvazione del bilancio può autorizzare il Direttore della Ripartizione Finanze a disporre la rinuncia alla riscossione di entrate a natura non tributaria, quando il costo delle operazioni di accertamento, riscossione e versamento, per ogni singola entrata, risulti eccessivo rispetto all’ammontare della medesima, entro un limite massimo fissato nella stessa legge. Detto limite resta valido anche per gli anni successivi, ove non venga variato con successiva legge di bilancio.

2. Non si procede alla riscossione coattiva di crediti provinciali aventi natura non tributaria d’importo inferiore a 35,00 euro.

3. Non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi a tributi provinciali, comprensivi di sanzioni amministrative o interessi ovvero costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l'ammontare dovuto per ciascun periodo d'imposta non superi l'importo stabilito per i crediti relativi ai tributi erariali dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1999, n. 129, e successive modifiche, e sempreché il credito non derivi da violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti un medesimo tributo. L'importo predetto costituisce anche il limite al di sotto del quale non sono effettuati i rimborsi di tributi provinciali.”

(3) Il comma 7 dell’articolo 48 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, è così sostituito:

“7. Per le spese correnti o in conto capitale necessarie per il funzionamento degli uffici e dei servizi provinciali possono essere assunti impegni estesi a carico degli esercizi successivi, ove ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi. Quando si tratti di spese per affitti o altre spese correnti continuative e ricorrenti, l'impegno può anche estendersi a più esercizi a norma della consuetudine o se l'amministrazione ne riconosca la necessità o la convenienza.”

Art. 7 (Modifica della legge provinciale 23 dicembre 2010 n. 15, “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013 (legge finanziaria 2011)”

(1) Fermo restando il totale complessivo della spesa autorizzata per l’anno 2011 per l’applicazione della legislazione vigente, sono apportate le seguenti modifiche compensative alle autorizzazioni di spesa di cui all’articolo 6, commi 1 e 2, tabelle A e B, della legge provinciale 23 dicembre 2010, n. 15:

 

Tabella A

 

 

 

 

n. 7

+ 120.000,00

n. 9

+ 8.480,00

n. 15

- 400.000,00

n. 24

- 62.676,00

n. 28

- 250.000,00

n. 31

- 200.000,00

n. 32

- 35.000,00

n. 33

+ 74.500,00

n. 41

+ 25.000,00

n. 42

+ 200.000,00

n. 47

+ 10.000,00

n. 50

- 74.500,00

n. 63

+ 400.000,00

n. 68

+ 930.000,00

n. 69

- 30.000,00

n. 70

- 1.020.000,00

n. 74

- 1.500.000,00

n. 91

- 8.480,00

n. 107

- 1.198.000,00

n. 108

+ 1.198.000,00

n. 109

+ 580.000,00

n. 112

- 80.000,00

n. 114

- 2.250.000,00

n. 115

+ 1.105.000,00

n. 119

+ 2.145.000,00

n. 121

- 85.000,00

n. 128

+ 1.750.000,00

n. 129

+ 58.500,00

 

Tabella B

 

n. 2

+1.500.000,00

 

Art. 8 (Modifica della legge provinciale 23 dicembre 2010, n. 16, “Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l’anno finanziario 2011 e bilancio triennale 2011-2013”)

(1) Allo stato di previsione delle entrate e delle spese per l’anno finanziario 2011 sono apportate le seguenti variazioni:

 

Entrata in aumento:

UPB

338

+ 2.500.000,00 €

Spese in diminuzione:

UPB

04140

- 400.000,00 €

UPB

05105

- 62.676,00 €

UPB

05205

- 250.000,00 €

UPB

06100

- 200.000,00 €

UPB

06105

- 35.000,00€

UPB

06220

- 74.500,00 €

UPB

10110

- 30.000,00 €

UPB

10115

- 1.020.000,00 €

UPB

10150

- 1.500.000,00 €

UPB

13100

- 8.480,00€

UPB

15100

- 1.198.000,00 €

UPB

16220

- 80.000,00 €

UPB

17205

- 2.250.000,00 €

UPB

19115

- 85.000,00 €

UPB

27200

- 22.259.000,00€

 

 

 

Spese in aumento:

UPB

02100

+ 26.500,00 €

UPB

02200

+ 62.676,00 €

UPB

03205

+ 120.000,00 €

UPB

04105

+ 8.480,00 €

UPB

06110

+ 74.500,00€

UPB

06150

+ 25.000,00 €

UPB

06155

+ 200.000,00 €

UPB

06205

+ 10.000,00 €

UPB

09140

+ 400.000,00 €

UPB

10105

+ 930.000,00€

UPB

10205

+ 1.500.000,00 €

UPB

15200

+ 1.198.000,00 €

UPB

16100

+ 580.000,00 €

UPB

18100

+ 1.105.000,00 €

UPB

18200

+ 2.145.000,00€

UPB

19245

+ 1.750.000,00 €

UPB

19250

+ 58.500,00 €

UPB

27110

+ 21.759.000,00 €

 

(2) Nel comma 2 dell’articolo 5 della legge provinciale 23 dicembre 2010, n. 16, le parole: “8 milioni“ sono sostituite dalle parole: “29.759.000 euro“.

(3) Al bilancio triennale 2011-2013 sono apportate le seguenti variazioni di stanziamento per il biennio 2012-2013:

 

 

Stato di previsione della spesa:

F/O 10

lettera. a.2

+ 2.400.000,00 €

F/O 10

lettera. b.2

- 2.400.000,00 €

 

Art. 9 (Entrata in vigore)

(1) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

 

 

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