(1) Presso il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano è istituito, al servizio di tutte le cittadine e di tutti i cittadini, il Centro di tutela contro le discriminazioni fondate su razza, colore della pelle od origine etnica, genere, orientamento sessuale, disabilità, lingua, religione, nazionalità o appartenenza ad una minoranza nazionale, di seguito denominato “Centro di tutela”. 8)
(2) Il Centro di tutela svolge i seguenti compiti:
(3) Le modalità di designazione della persona responsabile del Centro di tutela sono stabilite con la procedura di cui all’articolo 18, comma 2, lettera e), del regolamento interno del Consiglio provinciale. 10)