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In vigore al: 21/11/2014

b) Legge provinciale 28 ottobre 2011, n. 121)
Integrazione delle cittadine e dei cittadini stranieri

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1)
Pubblicata nel B.U. 8 novembre 2011, n. 45.

Art. 5 (Centro di tutela contro le discriminazioni)

(1)  Presso il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano  è istituito, al servizio di tutte le cittadine e di tutti i cittadini, il Centro di tutela contro le discriminazioni fondate su razza, colore della pelle od origine etnica, genere, orientamento sessuale, disabilità, lingua, religione, nazionalità o appartenenza ad una minoranza nazionale, di seguito denominato “Centro di tutela”. 8)

(2)  Il Centro di tutela svolge i seguenti compiti:

  1. monitorare in modo sistematico le discriminazioni di cui al comma 1;
  2. garantire la possibilità di fare segnalazioni in merito a comportamenti ritenuti discriminatori;
  3. assistere in forma diretta o indiretta le vittime di atti discriminatori tramite un servizio di consulenza e mediazione delle situazioni di conflitto;
  4. collaborare con l’Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR), con le altre istituzioni pubbliche locali, nazionali, comunitarie e internazionali, nonché con gli enti privati e l’associazionismo che svolgono attività di contrasto alle discriminazioni;
  5. formulare proposte e pareri in merito a progetti di atti normativi e amministrativi in materia, su richiesta dei competenti organi provinciali e comunali;
  6. vigila sull'applicazione nel territorio provinciale delle convenzioni internazionali ed europee a tutela delle vittime delle discriminazioni e per garantire la parità di trattamento, con particolare riferimento alla direttiva n. 2000/78/CE; 9)
  7. promuove la conoscenza e l'affermazione dei diritti umani e della pari dignità sociale; 9)
  8. sviluppa iniziative per sensibilizzare sulla parità di trattamento e sul principio di non discriminazione; 9)
  9. raccoglie le segnalazioni di eventuali violazioni, fornendo informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio dei diritti; 9)
  10. partecipa alle azioni e ai programmi locali, nazionali e comunitari per la promozione dei diritti all'uguaglianza; 9)
  11. collabora con le altre istituzioni pubbliche locali, nazionali, comunitarie e internazionali nonché con gli enti privati attivi nel campo del contrasto alle discriminazioni ed iscritti nel registro delle associazioni e degli enti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215. 9)

(3) Le modalità di designazione della persona responsabile del Centro di tutela sono stabilite con la procedura di cui all’articolo 18, comma 2, lettera e), del regolamento interno del Consiglio provinciale. 10)

8)
L'art. 5, comma 1, è stato così modificato dall'art. 2, comma 3, della L.P. 16 ottobre 2014, n. 9.
9)
Le lettere f) fino k) sono state aggiunte dall'art. 2, comma 5, della L.P. 16 ottobre 2014, n. 9.
10)
L'art. 5, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 4, della L.P. 16 ottobre 2014, n. 9.
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