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In vigore al: 21/11/2014

c) Legge provinciale 22 gennaio 2010, n. 21)
Norme in materia di agricoltura, usi civici, utilizzazione delle acque pubbliche, energia, urbanistica e tutela dell'ambiente

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 5 al B.U. 26 gennaio 2010, n. 4.

Art. 13 (Modifiche della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, recante „Legge urbanistica provinciale“)

(1) Nel comma 4 dell’articolo 44/bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è abrogato il seguente periodo: “Se l’impianto idroelettrico interessa il territorio di una pluralità di comuni e se entro sei mesi dalla richiesta del concessionario della derivazione d’acqua non è stata adottata la delibera di cui all’articolo 19, comma 4, oppure la richiesta viene respinta, la Giunta provinciale può provvedere ai sensi dell’articolo 21, comma 2.”

(2) Dopo il comma 5 dell’articolo 50/bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è aggiunto il seguente comma:

“6. Qualora il terreno assegnato non sia stato edificato, l’ente competente per la zona produttiva su richiesta motivata del proprietario può revocare l’assegnazione senza applicare alcuna sanzione. Il prezzo dovuto per la restituzione è pari a quello corrisposto in sede di assegnazione, dal quale vengono detratti i vantaggi economici di qualsiasi genere concessi da enti pubblici.”

(3) Dopo il comma 8 dell’articolo 107/bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“9. Il primo periodo del comma 7 dell’articolo 107 viene interpretato nel senso che nella sede dell’azienda agricola di un maso chiuso il volume non agricolo realizzato fino all’entrata in vigore della legge provinciale 23 giugno 1992, n. 21, è da considerarsi comunque volume residenziale, a prescindere dalla destinazione d’uso impressa nella licenza edilizia o nella concessione edilizia e dalla destinazione d’uso attuale.”

(4) L’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 127 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è abrogato.

(5) Dopo l’articolo 129 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è inserito il seguente articolo:

“Art. 130 - (Coordinamento della disciplina delle cave e torbiere con l’urbanistica) - 1. L’autorizzazione ai sensi della legge provinciale 19 maggio 2003, n. 7, e successive modifiche, può essere rilasciata indipendentemente dalla destinazione urbanistica dell’area risultante dal piano urbanistico comunale, essa deve però contenere le prescrizioni e gli obblighi di ripristinare le aree nello stato corrispondente alla destinazione urbanistica e di rimuovere tutti gli impianti non corrispondenti a questa destinazione urbanistica. Nel caso di modifica della destinazione urbanistica durante il periodo di validità dell’autorizzazione, le prescrizioni e gli obblighi sono da adattare in tal senso. Le prescrizioni e gli obblighi sono altresì da adattare, qualora ciò sia necessario sulla base dell’approvazione VIA di altri progetti.”

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