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In vigore al: 21/11/2014

c) Legge provinciale 22 gennaio 2010, n. 21)
Norme in materia di agricoltura, usi civici, utilizzazione delle acque pubbliche, energia, urbanistica e tutela dell'ambiente

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 5 al B.U. 26 gennaio 2010, n. 4.

Art. 12 (Modifica della legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7, recante “Disposizioni in connessione con l’assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2006 e per il triennio 2006-2008”)

(1) Al comma 2 dell’articolo 19 della legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7, e successive modifiche, le parole: “L’amministrazione provinciale” sono sostituite dalle seguenti: ”La Giunta provinciale, sentita la conferenza di servizi di cui all’articolo 5 della legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2, integrata da un rappresentante della Ripartizione Opere idrauliche, dal direttore dell’Ufficio Elettrificazione e dal direttore dell’Ufficio Idrografico,”.

(2) Il comma 3 dell’articolo 19 della legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7, e successive modifiche, è cosí sostituito:

“3. Nel bando di gara, pubblicato sul sito web della Provincia autonoma di Bolzano e sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea, sono fissati, in armonia con il piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, i requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri di aumento dell’energia prodotta e della potenza installata nonché le prescrizioni ambientali da impartire secondo la valutazione della Conferenza di servizi di cui al comma 2. Nel bando di gara sono altresì indicati l’ammontare del corrispettivo e le modalitá per l’assegnazione o l’utilizzo delle opere, degli edifici, delle macchine e degli impianti di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 25 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.”

(3) Dopo il comma 4 dell’articolo 19 della legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi 4/bis, 4/ter e 4/quater:

“4/bis. La valutazione delle offerte è effettuata, secondo i criteri previsti nel bando, da una commissione composta dal direttore della Ripartizione Acque ed energia, dal direttore dell’Agenzia dell’ambiente, dal direttore della Ripartizione Opere idrauliche e dal sindaco/dai sindaci del comune interessato/dei comuni interessati, o loro delegati.

4/ter. Entro 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, su proposta della commissione di cui al comma 4/bis, la Giunta provinciale autorizza il rilascio della concessione; la concessione sostituisce a tutti gli effetti ogni altra autorizzazione, parere, visto o nulla osta relativo al progetto, fatta salva la procedura VIA, ove prevista, nonché il rilascio della relativa concessione edilizia.

4/quater. Dell’avvenuto rilascio della concessione si dà notizia nel sito web della Provincia autonoma di Bolzano.”

(4) Dopo il comma 7 dell’articolo 19 della legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“8. Le domande presentate successivamente all’entrata in vigore della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino- Alto Adige prima dell’entrata in vigore della presente legge, sono esaminate, acquisito il parere dei comuni territorialmente interessati, dell’Autorità di bacino ed in base alle valutazioni della conferenza dei servizi di cui al comma 2, secondo i criteri e le modalità di cui alla legge provinciale 11 aprile 2005, n. 1.”

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