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In vigore al: 21/11/2014

b) Legge provinciale 22 gennaio 2010, n. 11)
Norme in materia di edilizia abitativa agevolata, lavoro, assistenza e beneficenza, igiene e sanità nonché trasporti

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 5 al B.U. 26 gennaio 2010, n. 4.

Art. 3 (Modifiche della legge provinciale 9 aprile 1996, n. 8, recante “Provvedimenti in materia di assistenza all’infanzia”)

(1) L’articolo 1/ter della legge provinciale 9 aprile 1996, n. 8, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 1/ter (Microstrutture e servizi diurni aziendali per bambini e bambine) - 1. La Provincia, nell’intento di promuovere la diffusione di misure che favoriscano la conciliabilità di famiglia e lavoro, può concedere alle imprese, alle loro associazioni, nonché ad enti pubblici e privati operanti in provincia di Bolzano, contributi per spese inerenti alla gestione di servizi di microstruttura e diurni di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 1/bis, messi a disposizione delle proprie collaboratrici e dei propri collaboratori direttamente all’interno dei luoghi di lavoro, o mediante l’acquisto di posti-bambino presso analoghi servizi già esistenti.

2. La Giunta provinciale determina con propria deliberazione, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1, fermo restando che le imprese e le loro associazioni, nonché gli enti pubblici e privati beneficiari del contributo possono far partecipare ai costi le famiglie utenti dei servizi nella misura massima del 35 per cento del costo complessivo.

3. Per la gestione delle microstrutture e dei servizi diurni aziendali di cui al comma 1, le imprese, le loro associazioni o gli enti pubblici e privati interessati ad attivare tali servizi per i propri collaboratori e collaboratrici stipulano apposite convenzioni con gli enti senza fini di lucro operanti nel settore dei servizi all’infanzia.

4. Le microstrutture aziendali per bambini e bambine di età compresa tra tre mesi e tre anni devono rispettare le caratteristiche strutturali e di funzionamento determinate con il regolamento di esecuzione di cui all’articolo 1/bis, comma 4.

5. Con regolamento di esecuzione sono determinate le caratteristiche strutturali e di funzionamento dei servizi diurni aziendali.”

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