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In vigore al: 21/11/2014

b) Legge provinciale 22 gennaio 2010, n. 11)
Norme in materia di edilizia abitativa agevolata, lavoro, assistenza e beneficenza, igiene e sanità nonché trasporti

1)
Pubblicata nel Supp. n. 5 al B.U. 26 gennaio 2010, n. 4.

CAPO I
EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA

Art. 1 (Modifiche della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, recante “Ordinamento dell’edilizia abitativa agevolata”)

(1) Dopo la lettera e) del comma 1 dell’articolo 1 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è aggiunta la seguente lettera:

“f) il finanziamento alla proprietà abitativa sul modello del risparmio edilizio tramite misure di sostegno aggiuntive. I relativi criteri sono stabiliti dalla Giunta provinciale.”

(2) Dopo l’articolo 22/bis della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è inserito il seguente articolo:

“Art. 22/ter (Acceleramento dei programmi di costruzione) 1. Al fine di accelerare nei comuni con più di 10.000 abitanti la realizzazione dei programmi di costruzione dell’IPES di cui agli articoli 22 e 90, l’IPES applica, previa autorizzazione della Giunta provinciale, la seguente procedura in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 19 e seguenti della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13:

a) l’IPES indice una gara per l’acquisto di aree edificate o non edificate, idonee alla realizzazione di abitazioni. Nella misura massima del 30 per cento dei programmi di cui agli articoli 22 e 90 possono essere oggetto della gara nei primi cinque anni dell’entrata in vigore della presente legge abitazioni anche già realizzate. L’affidamento avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità;

b) l’aggiudicazione è effettuata a favore dell’offerente che, in base all’ubicazione, alla dimensione, al tipo di costruzione e al prezzo, presenta la migliore offerta e garantisce inoltre la consegna delle abitazioni all’IPES entro 24 mesi dall’aggiudicazione;

c) qualora la realizzazione delle abitazioni programmate sia prevista su un’area sulla quale, in base alle indicazioni del vigente piano urbanistico comunale, non è ammessa la realizzazione di abitazioni o comunque non è ammessa nella misura prevista, l’offerente partecipante alla gara di cui al comma 1, lettera a), all’atto della presentazione dell’offerta deve allegare il parere vincolante sull’idoneità urbanistica dell’area. La commissione urbanistica provinciale rilascia detto parere entro 60 giorni su richiesta dell’offerente di concerto con il comune territorialmente competente. Qualora il parere non dovesse essere reso entro il predetto termine, esso si intende positivo. In caso di parere positivo del comune, la Giunta provinciale delibera la variante al piano urbanistico.

2. Le abitazioni devono corrispondere allo standard casa clima B ai sensi delle direttive di applicazione dell’articolo 127, comma 5, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche.

3. Il prezzo delle abitazioni deve corrispondere ai criteri fissati dalla Giunta provinciale e non può comunque superare del 25 per cento il valore convenzionale di cui all’articolo 7. Sulla conformità del prezzo si esprime l’Ufficio estimo della Provincia. Qualora le abitazioni corrispondano, ai sensi delle direttive di applicazione dell’articolo 127, comma 5, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, allo standard casa clima A, il prezzo di acquisto è aumentato del 5 per cento del valore convenzionale. Il prezzo delle aree corrisponde all’indennità di esproprio per le zone di espansione per l’edilizia residenziale di cui all’articolo 7/quinquies, comma 3, della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10.

4. Qualora un comune intenda realizzare le abitazioni previste nel programma di costruzione di cui all’articolo 90, è autorizzato ad applicare la disposizione per accelerare la realizzazione dei programmi di costruzione di cui al presente articolo.

5. La Giunta provinciale concede all’IPES l’autorizzazione di cui al comma 1 solamente qualora non venga stipulata la convenzione per l’individuazione accelerata di zone residenziali di cui all’articolo 87/bis. Previo assenso del comune territorialmente competente la procedura di cui al comma 1 può essere avviata anche indipendentemente dai passi procedurali di cui all’articolo 87/bis, commi 1 e 2.

6. Previa autorizzazione da parte della Giunta provinciale, la procedura di cui ai commi 1, 2 e 3 può essere attuata anche dalle società o dagli enti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera I), qualora siano incaricati dalla Giunta provinciale della realizzazione dei programmi di costruzione.”

(3) L’articolo 29 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 29 (Acquisto di abitazioni agevolate minacciate da vendita forzata) - 1. Qualora un’abitazione costruita, acquistata o recuperata con le agevolazioni edilizie di cui alla presente legge sia minacciata da vendita forzata, il proprietario può essere autorizzato, al fine di evitare la vendita forzata, a cedere l’abitazione all’IPES. L’autorizzazione da parte del direttore della Ripartizione provinciale edilizia abitativa può essere concessa in considerazione della causa dell’indebitamento e delle condizioni economiche, sociali e familiari del richiedente.

2. Il prezzo di acquisto che l’IPES può pagare corrisponde al valore convenzionale dell’abitazione, determinato ai sensi dell’articolo 7. Qualora l’abitazione venga assegnata al venditore in locazione ai sensi del comma 3, il prezzo di acquisto è diminuito del 20 per cento. Il venditore deve consentire che il prezzo di acquisto venga utilizzato prioritariamente per il pagamento dei debiti.

3. L’IPES assegna in locazione l’abitazione acquistata o altra abitazione adeguata al fabbisogno della famiglia al precedente proprietario in possesso dei requisiti generali per essere ammesso all’assegnazione di abitazioni e che raggiunga almeno 20 punti ai sensi del regolamento di esecuzione. Il precedente proprietario diventa a tutti gli effetti assegnatario di un’abitazione dell’IPES.

4. Qualora un’abitazione acquistata dall’IPES ai sensi del presente articolo venga inserita in un piano di vendita ai sensi dell’articolo 124, il precedente proprietario per un periodo di 20 anni non è autorizzato all’acquisto e si applica quanto disposto dall’articolo 124, comma 3.”

(4) La lettera c) del comma 1 dell’articolo 37 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così sostituita:

“c) siano in possesso dei requisiti generali per essere ammessi alle agevolazioni edilizie provinciali di cui all’articolo 45, e dispongano di un reddito complessivo familiare non superiore a quello della seconda fascia di reddito di cui all’articolo 58, comma 1, lettera b).”

(5) Dopo il comma 1 dell’articolo 37 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è inserito il seguente comma:

“1/bis. Per i richiedenti che si trovano in un particolare stato di necessità, compresi quelli che abbiano perso il posto di lavoro a causa di licenziamento per cause loro non imputabili, che siano in mobilità o in cassa integrazione, la capacità economica è valutata, in deroga a quanto disposto dall’articolo 58, comma 4, con riferimento alla situazione di reddito al momento della presentazione della domanda.”

(6) Dopo il comma 1 dell’articolo 44 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“2. Per figli si intendono anche i minori in affidamento giudiziale.”

(7) Dopo il comma 8 dell’articolo 45 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 9 e 10:

“9. La causa di esclusione di cui al comma 1, lettera c), non trova applicazione se il richiedente, già beneficiario di un’agevolazione edilizia, rinuncia a tale agevolazione con effetto dalla data dell’ammissione all’agevolazione e restituisce tutti gli importi ottenuti, compresi gli interessi legali decorrenti dalla data dell’erogazione.

10. Agli effetti del comma 1, lettera b), sono considerate anche le abitazioni di proprietà di società di persone o di società a responsabilità limitata delle quali faccia parte il richiedente o il coniuge.”

(8) I commi 1 e 2 dell’articolo 46 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, sono così sostituiti:

“1. Per essere ammessi alle agevolazioni edilizie provinciali per la costruzione, l’acquisto e il recupero di abitazioni destinate al fabbisogno abitativo primario, i richiedenti devono altresì avere compiuto 23 anni, qualora si tratti di richiedenti celibi o nubili senza familiari a carico. Tale requisito non si applica a richiedenti portatori di handicap.

2. Sono esclusi dalle agevolazioni edilizie provinciali per la costruzione e l’acquisto di abitazioni i richiedenti i cui genitori, suoceri o figli siano proprietari, in località facilmente raggiungibile dal posto di lavoro o di residenza del richiedente, di una superficie abitabile il cui valore convenzionale sia superiore all’importo risultante dal valore convenzionale di un alloggio popolare di 100 metri quadrati, moltiplicati per il numero dei figli aumentato di un’unità. Dal valore convenzionale delle abitazioni vengono detratti i mutui ipotecari assunti per la costruzione o l’acquisto di tali abitazioni. Ai fini del calcolo si considerano anche le abitazioni alienate nei cinque anni antecedenti la presentazione della domanda. Agli effetti del presente comma sono considerate anche le abitazioni di proprietà di società di persone o di società a responsabilità limitata delle quali facciano parte i genitori o i suoceri. Non si tiene conto del patrimonio abitativo dei suoceri in caso di morte del coniuge da cui deriva il vincolo di affinità, nonché in caso di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.”

(9) Dopo il comma 3 dell’articolo 50 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è aggiunto il seguente comma:

“4. Qualora il beneficiario dell’agevolazione edilizia sia persona obbligata ad occupare in base a un contratto di lavoro un’abitazione di servizio, può chiedere l’autorizzazione ad occupare l’alloggio agevolato solamente a cessazione avvenuta del rapporto di lavoro. Per la durata del rapporto di lavoro l’abitazione deve essere locata ai sensi dell’articolo 63, comma 4.”

(10) Dopo l’articolo 50 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è inserito il seguente articolo:

“Art. 50/bis (Termine per la presentazione dei documenti per l’erogazione dell’agevolazione edilizia) - 1. Entro un anno dai termini indicati all’articolo 50, per l’ultimazione ed occupazione dell’abitazione deve essere annotato nel libro fondiario, a carico dell’abitazione agevolata, il vincolo sociale di edilizia abitativa agevolata e deve essere presentata la documentazione richiesta dal regolamento di esecuzione relativamente all’erogazione dell’agevolazione edilizia.

2. Su richiesta del beneficiario, dalla quale devono risultare i motivi che hanno reso impossibile il rispetto del termine, l’assessore provinciale all’edilizia abitativa può prorogare di un anno detto termine. Termini maggiori possono essere concessi solo per fatti estranei alla volontà del beneficiario.

3. Decorsi infruttuosamente i termini di cui ai commi 1 e 2, l’assessore provinciale all’edilizia abitativa dispone la decadenza dall’agevolazione edilizia. Il beneficiario è tenuto al rimborso degli importi percepiti, maggiorati degli interessi legali.”

(11) Dopo l’articolo 62 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 62/bis (Responsabilità in solido per l’osservanza del vincolo sociale) - 1. Qualora un’abitazione oggetto di un’agevolazione edilizia ai sensi della presente legge sia di proprietà di due o più persone, tutti i comproprietari rispondono in solido per l’osservanza degli obblighi derivanti dal vincolo sociale di edilizia abitativa agevolata.”

(12) La lettera d) del comma 1 all’articolo 63 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è così sostituita:

“d) se il beneficiario si trasferisce nell’abitazione del coniuge o del convivente more uxorio;”

(13) I commi 4 e 5 dell’articolo 63 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, sono così sostituiti:

“4. Se l’abitazione viene data in locazione nei casi di cui al comma 1, può essere data in locazione ad un parente entro il terzo grado in possesso dei requisiti generali per essere ammesso alle agevolazioni edilizie provinciali. In caso contrario l’abitazione deve essere data in locazione all’IPES o alla persona nominata dal comune. Il canone non può essere superiore al 75 per cento del canone provinciale. L’alloggio deve essere locato fino alla decorrenza del vincolo ventennale di cui all’articolo 62. Se l’IPES o la persona nominata dal comune non prende in locazione l’alloggio, l’abitazione può essere data in locazione nel primo decennio, previa autorizzazione da parte del direttore della Ripartizione provinciale edilizia abitativa, ad una famiglia in possesso dei requisiti per essere ammessa alla stessa agevolazione edilizia che ha ricevuto il proprietario dell’abitazione. Il proprietario ha diritto al rilascio dell’abitazione dopo almeno quattro anni, qualora dimostri la necessità di destinare l’immobile ad uso abitativo proprio, del coniuge, dei genitori o dei figli. Per la locazione nel secondo decennio di validità del vincolo si applica l’articolo 62, comma 6.

5. La cessione della metà indivisa della proprietà dell’alloggio al coniuge può essere autorizzata in qualsiasi momento, se il coniuge del beneficiario è in possesso dei requisiti generali per essere ammesso alle agevolazioni edilizie ai sensi dell’articolo 45, con esclusione di quanto disposto al comma 1, lettera c). In seguito alla cessione della quota di comproprietà anche l’agevolazione viene trascritta per metà al coniuge. Lo stesso vale se entrambi i coniugi sono beneficiari e un coniuge intende cedere all’altro la sua metà indivisa. Lo stesso vale inoltre per i conviventi more uxorio.”

(14) Dopo l’articolo 63 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 63/bis (Vendita forzata di abitazioni agevolate) - 1. In caso di vendita forzata di abitazioni costruite, acquistate o recuperate, usufruendo delle agevolazioni edilizie di cui alla presente legge, l’aggiudicatario che sia in possesso dei requisiti generali per l’ammissione alle agevolazioni edilizie provinciali ai sensi dell’articolo 45, subentra nell’agevolazione edilizia e negli obblighi derivanti dal vincolo sociale di edilizia abitativa agevolata. Qualora l’aggiudicatario non sia in possesso dei requisiti generali per l’ammissione alle agevolazioni edilizie provinciali, esso è obbligato a locare o ad alienare l’abitazione a persone in possesso dei requisiti generali per l’ammissione alle agevolazioni edilizie provinciali ai sensi dell’articolo 45.

2. La facoltà di rinunciare all’agevolazione edilizia provinciale ai sensi dell’articolo 64 rimane salva. Qualora l’aggiudicatario non rinunci all’agevolazione edilizia, esso è considerato a tutti gli effetti della presente legge beneficiario di agevolazione edilizia.

3. In caso di vendita forzata di abitazioni realizzate su aree destinate all’edilizia abitativa agevolata, l’aggiudicatario ha inoltre l’obbligo di rispettare le disposizioni speciali di cui all’articolo 86. L’abitazione aggiudicata può essere pertanto alienata o locata e comunque occupata solamente da persone in possesso dei requisiti per essere assegnatarie di aree destinate all’edilizia abitativa agevolata nel rispettivo comune.”

(15) Dopo il comma 4 dell’articolo 65 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 5 e 6:

“5. Qualora l’abitazione, senza previa autorizzazione, sia stata locata o comunque data in uso a qualsiasi titolo, anche gratuito, alle condizioni di cui all’articolo 63, comma 4, a persone in possesso dei requisiti per ottenere le autorizzazioni di cui agli articoli 62 e 63, la relativa autorizzazione può essere rilasciata in sanatoria. L’autorizzazione in sanatoria è rilasciata, previa corresponsione di una sanzione amministrativa pari alla metà del canone provinciale di cui all’articolo 7 per il periodo della commessa violazione.

6. Fatte salve le norme che valgono per le abitazioni realizzate su aree destinate all’edilizia abitativa agevolata, le sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano qualora il beneficiario, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo, rinunci all’agevolazione edilizia con effetto dalla data della commessa violazione.“

(16) Dopo l’articolo 66 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 66/bis (Cessazione della convivenza more uxorio) - 1. Qualora si separino due persone conviventi more uxorio ammesse all’agevolazione edilizia nella misura prevista per i coniugi, l’agevolazione edilizia è ridotta, tenuto conto dei componenti il nucleo familiare che continuano a occupare l’abitazione. L’eventuale autorizzazione alla cessione della quota di comproprietà dell’abitazione al beneficiario che rimane nell’abitazione, viene rilasciata solamente ad avvenuto pagamento dell’importo richiesto dall’amministrazione provinciale.”

(17) Dopo la lettera d) del comma 4 dell’articolo 68 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:

“e) divisioni o modifiche della destinazione d’uso di superfici oggetto di agevolazioni edilizie.“

(18) La lettera a) del comma 3 dell’articolo 71 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è così sostituita:

“a) il beneficiario stesso può occupare l’abitazione convenzionata assieme alla sua famiglia solamente se non è proprietario di abitazioni adeguate alle esigenze della sua famiglia in nessun altro edificio diverso da quello oggetto dell’agevolazione e se il suo reddito familiare complessivo non sia superiore a quello della quinta fascia di reddito di cui all’articolo 58, comma 1, lettera e);”

(19) Dopo l’articolo 71 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è inserito il seguente articolo:

“Art. 71/bis (Recupero di abitazioni) - 1. Per favorire i lavori di recupero riguardanti abitazioni del patrimonio edilizio esistente, può essere concesso ai proprietari per ogni abitazione convenzionata un contributo a fondo perduto non superiore a quello previsto dall’articolo 71, comma 1. I relativi criteri sono stabiliti dalla Giunta provinciale. Ai sensi del presente articolo nell’atto unilaterale d’obbligo di cui all’articolo 79 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, deve essere previsto l’obbligo di locare le abitazioni recuperate a persone che sono in possesso dei requisiti di cui all’articolo 82 per essere ammesse all’assegnazione di aree destinate all’edilizia abitativa agevolata nel rispettivo comune.”

(20) Il comma 1 dell’articolo 79 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, é così sostituito:

“1. In base alla proposta di costituzione della comunione o di divisione materiale delle aree compresa nel piano di attuazione approvato, il sindaco dispone per le aree che formano la zona di espansione la costituzione della comunione o la divisione materiale.”

(21) Il comma 3 dell’articolo 79 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così sostituito:

“3. I decreti del sindaco di costituzione della comunione o di divisione materiale vengono intavolati su richiesta dell’amministrazione comunale.”

(22) La lettera b) del comma 5 dell’articolo 82 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è così sostituita:

“b) essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per essere ammessi alle agevolazioni edilizie provinciali per la costruzione di un’abitazione di proprietà e disporre di un reddito non superiore a quello della quinta fascia di reddito;”.

(23) Il comma 11 dell’articolo 87 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“11. A carico del fondo di rotazione di cui al comma 1 l’assessore provinciale all’edilizia abitativa concede ai comuni oppure a società ed enti senza finalità di lucro mutui senza interessi per l’acquisto di aree non edificate o di aree edificate da recuperare. Se tali aree sono comprese entro i centri edificati di cui all’articolo 12 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, esse sono destinate all’edilizia abitativa agevolata anche in deroga a quanto disposto dall’articolo 36, comma 3, e dall’articolo 37 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, mediante variante al piano urbanistico comunale o, qualora sussista un piano di attuazione, mediante variante al piano di attuazione. Le aree così destinate sono considerate a tutti gli effetti della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, e della presente legge aree destinate all’edilizia abitativa agevolata. Ad avvenuta variante al piano urbanistico comunale o al piano di attuazione, una parte del mutuo è trasformata in contributo a fondo perduto. Per le aree edificate da recuperare il contributo a fondo perduto non può essere superiore al 50 per cento del costo di costruzione della cubatura ammissibile sull’area; i criteri per la concessione del citato contributo vengono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale. Alle società e enti senza finalità di lucro è concesso un mutuo senza interessi dal fondo di rotazione di cui al comma 1 per l’acquisto di aree non edificate idonee all’edificazione ai sensi dell’articolo 90. Il mutuo deve essere restituito al fondo di rotazione entro 90 giorni dall’avvenuta assegnazione dell’area agli aventi diritto all’assegnazione e comunque entro tre anni dalla concessione dello stesso. Qualora il comune sia già proprietario delle aree edificate o abbia acquisito le aree con mezzi diversi da quelli previsti dal presente articolo, è concesso al comune, ad avvenuta variante al piano urbanistico comunale o al piano di attuazione con cui l’area è destinata all’edilizia abitativa agevolata e in base alla deliberazione di assegnazione, un contributo a fondo perduto nella misura del 20 per cento del costo di costruzione della cubatura ammissibile sull’area.”

(24) Dopo l’articolo 87 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 87/bis (Acceleramento dell’individuazione di aree per l’edilizia abitativa agevolata) - 1. Al fine di accelerare la realizzazione dei programmi di costruzione previsti dagli articoli 22 e 90, la Giunta provinciale richiede ai comuni nei quali è prevista la costruzione delle abitazioni di comunicare entro 60 giorni la disponibilità di aree per l’edilizia abitativa agevolata idonee alla realizzazione dei programmi di costruzione.

2. Qualora i comuni non dispongano di aree idonee per la realizzazione dei programmi di costruzione, tra l’amministrazione provinciale e il comune viene stipulata una convenzione concernente l’individuazione accelerata di aree per l’edilizia abitativa agevolata. La convenzione deve essere stipulata entro 60 giorni dall’invito da parte dell’amministrazione provinciale o da parte dell’amministrazione comunale. Esclusivamente per l’individuazione delle relative zone residenziali necessarie per la realizzazione dei programmi di costruzione di cui agli articoli 22 e 90, i termini previsti dalla legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, sono ridotti della metà.

3. Nella convenzione di cui al comma 2 sono fissati in modo vincolante i termini per l’individuazione delle zone residenziali e l’assegnazione delle aree.

4. Qualora una società o un ente di cui all’articolo 2, comma 1, lettera I), sia già proprietario dell’area edificabile, si prescinde dall’acquisizione del terreno. Alla società o all’ente è concesso un contributo a carico del fondo di rotazione di cui all’articolo 87, comma 1, nella misura del 20 per cento del costo di costruzione della cubatura ammissibile sull’area. Presupposto per la concessione del contributo è una deliberazione formale di assegnazione della Giunta provinciale. Tale deliberazione di assegnazione è titolo per l’annotazione del vincolo sociale di edilizia abitativa agevolata ai sensi dell’articolo 86 in combinato disposto con l’articolo 62.”

(25) Il comma 5 dell’articolo 90 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“5. La Giunta provinciale può determinare un canone di locazione per gli alloggi realizzati secondo il presente articolo anche in misura maggiore a quello di cui all’articolo 7, comma 3, primo periodo. Per tali abitazioni è esclusa la concessione del sussidio casa di cui all’articolo 91.”

(26) Dopo il comma 7 dell’articolo 90 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“8. Se è previsto che un’abitazione sia ceduta in proprietà ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera I), va stipulata una convenzione con il futuro proprietario, nella quale vengono tra l’altro stabiliti il prezzo d’acquisto, le anticipazioni e le rate mensili. La convenzione deve corrispondere alle direttive della Giunta provinciale, che vanno emanate entro 180 giorni.”

(27) Dopo la lettera g) del comma 1 dell’articolo 97 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:

“h) non possono essere già assegnatari di alloggi IPES adeguati, salvo che non si tratti di richiesta di cambio alloggio di cui all’articolo 104.”

(28) Il comma 2 dell’articolo 101 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. Nell’assegnare le abitazioni il Presidente dell’IPES tiene conto del numero dei vani di ciascuna abitazione e della consistenza numerica delle famiglie dei richiedenti ammessi. Qualora un richiedente ammesso non accetti l’abitazione offerta, se essa è per caratteristiche adeguata al richiedente, lo stesso viene cancellato dalla graduatoria. Decorsi tre anni può richiedere nuovamente l’assegnazione di un’abitazione in locazione.”

(29) Il comma 2 dell’articolo 102 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. Le persone che si trovino nelle condizioni di cui al comma 1, nonché i richiedenti la cui abitazione sia oggetto di esecuzione immobiliare possono presentare in qualsiasi momento domanda di assegnazione di un’abitazione, purché siano in possesso dei requisiti generali per l’assegnazione di abitazioni in locazione dell’IPES. La commissione per l’assegnazione provvede a integrare la graduatoria e può dare il parere per l’assegnazione con precedenza.”

(30) Il comma 2/bis dell’articolo 104 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“2/bis. Ai locatari oltre i 65 anni di età, che risultano nell’elenco di cui al comma 2, il presidente dell’IPES assegna un alloggio adeguato nella stessa zona. I costi del trasferimento sono a carico dell’IPES. Se l’appartamento assegnato non viene accettato, si applica il canone ai sensi dell’articolo 113. Dal cambio alloggio sono esclusi gli assegnatari che documentano gravi motivi di salute.”

(31) Dopo il comma 4 dell’articolo 107 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“4/bis. La domanda di assegnazione dell’abitazione deve essere presentata dalle persone di cui ai commi 2 e 4 entro un anno dal decesso del conduttore. Decorso il termine di un anno dal decesso del conduttore senza che sia stata presentata la domanda di assegnazione dell’abitazione, l’abitazione si intende occupata illegittimamente.”

(32) Nella lettera a) del comma 1 dell’articolo 109 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, le parole: “in questa ipotesi il Presidente dell’IPES sospende la consegna dell’alloggio;” sono abrogate.

(33) Dopo la lettera h) del comma 1 dell’articolo 110 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, sono aggiunte le seguenti lettere i), j) e k):

“i) abbia consentito a terzi di eleggere la residenza anagrafica nell’alloggio IPES senza autorizzazione;

j) abbia provocato rilevanti danni all’alloggio ovvero all’edificio che eccedono la normale usura;

k) nonostante la diffida ripetuta per tre volte, non abbia consentito l’accesso all’alloggio ai tecnici IPES per dare corso a riparazioni che non possono essere differite per non compromettere la sicurezza dell’immobile e l’incolumità sia delle persone che vi risiedono che di terzi.”

(34) Dopo il comma 1 dell’articolo 112 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“1/bis. Nel caso di cessione in locazione di alloggi ad altri enti di cui all’articolo 24 il canone di locazione di cui al comma 1 è ridotto della metà.”

(35) Al comma 8 dell’articolo 112 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Tale aggiornamento deve avvenire entro 90 giorni dalla presentazione della relativa domanda da parte dell’interessato.”

(36) L’articolo 114 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così sostituito:

“Art. 114 (Rimborso delle spese per servizi) - 1. Nel canone di locazione di cui all’articolo 112 non sono comprese le spese relative ai servizi di custodia, di pulizia, di riscaldamento, di ascensore e degli altri eventuali servizi derivanti da usi e consuetudini locali, nonché le spese per consumi di acqua ed energia elettrica relativi alle parti comuni, la tassa per le acque di scarico e per l’asporto dei rifiuti e il costo dell’assicurazione per la responsabilità civile. Tali spese sono addebitate agli inquilini in relazione ai servizi prestati e dettagliatamente documentati.”

(37) Dopo l’articolo 129 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 129/bis (Aree con strutture per servizi alloggiativi) - 1. Per risolvere i problemi di emergenza abitativa presenti nel territorio provinciale i comuni possono prevedere nei propri strumenti urbanistici delle aree attrezzate con strutture per servizi alloggiativi destinate a persone, famiglie e gruppi in grave disagio abitativo. Le singole aree potranno avere una dimensione fino a 5.000 metri quadrati.

2. I comuni determinano con proprio regolamento i requisiti di accesso e di permanenza in tali aree e le caratteristiche strutturali delle stesse.”

Art. 2 (Norma transitoria all’articolo 1, comma 15)

(1) I beneficiari nei cui confronti, prima dell’entrata in vigore della presente legge, sia stato avviato un procedimento amministrativo, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge possono presentare domanda per l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 65 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, come modificate dalla presente legge.

CAPO II
LAVORO

Art. 3 (Modifiche della legge provinciale 9 aprile 1996, n. 8, recante “Provvedimenti in materia di assistenza all’infanzia”)

(1) L’articolo 1/ter della legge provinciale 9 aprile 1996, n. 8, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 1/ter (Microstrutture e servizi diurni aziendali per bambini e bambine) - 1. La Provincia, nell’intento di promuovere la diffusione di misure che favoriscano la conciliabilità di famiglia e lavoro, può concedere alle imprese, alle loro associazioni, nonché ad enti pubblici e privati operanti in provincia di Bolzano, contributi per spese inerenti alla gestione di servizi di microstruttura e diurni di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 1/bis, messi a disposizione delle proprie collaboratrici e dei propri collaboratori direttamente all’interno dei luoghi di lavoro, o mediante l’acquisto di posti-bambino presso analoghi servizi già esistenti.

2. La Giunta provinciale determina con propria deliberazione, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1, fermo restando che le imprese e le loro associazioni, nonché gli enti pubblici e privati beneficiari del contributo possono far partecipare ai costi le famiglie utenti dei servizi nella misura massima del 35 per cento del costo complessivo.

3. Per la gestione delle microstrutture e dei servizi diurni aziendali di cui al comma 1, le imprese, le loro associazioni o gli enti pubblici e privati interessati ad attivare tali servizi per i propri collaboratori e collaboratrici stipulano apposite convenzioni con gli enti senza fini di lucro operanti nel settore dei servizi all’infanzia.

4. Le microstrutture aziendali per bambini e bambine di età compresa tra tre mesi e tre anni devono rispettare le caratteristiche strutturali e di funzionamento determinate con il regolamento di esecuzione di cui all’articolo 1/bis, comma 4.

5. Con regolamento di esecuzione sono determinate le caratteristiche strutturali e di funzionamento dei servizi diurni aziendali.”

CAPO III
ASSISTENZA E BENEFICENZA

Art. 4 (Modifiche della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, recante “Provvedimenti concernenti gli invalidi civili, i ciechi civili e i sordomuti”)

(1) Il numero 7) del comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, è così sostituito:

“7) assegno mensile per invalidi civili parziali minorenni;”

(2) Dopo il comma 4 dell’articolo 3 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“5. La prestazione economica in forma di assegno mensile per invalidi civili parziali minorenni è incompatibile con l’erogazione dell’assegno di cura corrisposto ai sensi della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9.”

(3) Il numero 7) del comma 1 dell’articolo 5 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, è così sostituito:

“7) assegno mensile per invalidi civili parziali minorenni;”

(4) Il comma 4 dell’articolo 7 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, è abrogato.

(5) Dopo il comma 1 dell’articolo 14 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“2. La commissione di appello che decide sui ricorsi avverso il giudizio di una commissione sanitaria di cui all’articolo 10, comma 10, è integrata da un operatore sociale e da un medico specialista nei casi da esaminare.”

(6) L’articolo 21 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 21 (Provvedimenti sulle prestazioni economiche – Organo competente) - 1. Il provvedimento con cui si fa luogo alla prestazione è emanato dal direttore della Ripartizione provinciale Famiglia e politiche sociali.”

Art. 5 (Modifica della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, recante “Riordino dei servizi sociali in Provincia di Bolzano”)

(1) Il comma 4 dell’articolo 4 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“4. La Sezione ricorsi è composta dal Direttore della Ripartizione provinciale Famiglia e politiche sociali, che la presiede, e da due funzionari dipendenti dagli uffici provinciali competenti in materia di assistenza sociale.”

Art. 6 (Modifica della legge provinciale 10 luglio 1993, n. 11, recante “Disciplina del volontariato e della promozione sociale”)

(1) Il comma 4 dell’articolo 5 della legge provinciale 1° luglio 1993, n. 11, e successive modifiche, è così sostituito:

“4. Hanno diritto all’iscrizione nel registro provinciale le organizzazioni di volontariato che perseguono sul territorio provinciale le finalità di cui all’articolo 1, che svolgono la propria attività da almeno un anno, che abbiano i requisiti di cui all’articolo 3 e che alleghino alla domanda copia dell’atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti.”

(2) Dopo il comma 12 dell’articolo 5 della legge provinciale 1° luglio 1993, n. 11, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“13. La Giunta provinciale istituisce un fondo di garanzia attraverso il quale possono essere erogati fondi per la copertura parziale di danni straordinari causati dall’attività delle suindicate organizzazioni. Presupposto per accedere a questo fondo di garanzia è che parte dei danni sia coperta dall’assicurazione dell’organizzazione di volontariato o dall’assicurazione dell’organizzazione di promozione sociale. Gli ulteriori presupposti per l’applicazione della misura anzidetta saranno stabiliti con delibera della Giunta provinciale. I fondi necessari saranno prelevati fino ad un limite massimo di 1.000.000 di euro per ogni singolo caso, dal fondo di riserva per spese impreviste del bilancio provinciale, su istanza della relativa associazione e sulla base di un relativo parere dell’Osservatorio provinciale del volontariato di cui all’articolo 8, nonché di un decreto del Presidente della Provincia, con il quale viene definito il relativo importo.”

CAPO IV
IGIENE E SANITÀ

Art. 7 (Modifica della legge provinciale 2 maggio 1995, n. 10, recante “Provvedimenti relativi al personale delle Unità Sanitarie Locali”)

(1) Il comma 13 dell’articolo 1/bis della legge provinciale 2 maggio 1995, n. 10, è abrogato.

Art. 8 (Modifiche della legge provinciale 4 gennaio 2000, n. 1, recante “Riordinamento della struttura dirigenziale amministrativa, tecnica e professionale delle Aziende speciali Unità Sanitarie Locali”)

(1) Il comma 2 dell’articolo 3 della legge provinciale 4 gennaio 2000, n. 1, è abrogato.

(2) La rubrica dell’articolo 4 della legge provinciale 4 gennaio 2000, n. 1, è così sostituita: “Attribuzioni e funzioni del direttore di ripartizione”.

(3) Il comma 5 dell’articolo 4 della legge provinciale 4 gennaio 2000, n. 1, è abrogato.

(4) La rubrica dell’articolo 7 della legge provinciale 4 gennaio 2000, n. 1, è così sostituita: “Selezione e nomina dei direttori di ripartizione”.

Art. 9 (Modifica della legge provinciale 17 novembre 1988, n. 48, recante “Norme per l’esercizio delle funzioni in materia di distribuzione dei farmaci e di vigilanza sulle farmacie”)

(1) Il comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale 17 novembre 1988, n. 48, è così sostituito:

“1. L’attività ispettiva di vigilanza e controllo sulle farmacie aperte al pubblico e sugli esercizi commerciali che, secondo le disposizioni vigenti statali e provinciali, possono dispensare medicinali, è esercitata dal competente ufficio provinciale.”

Art. 10 (Modifica della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, recante “Norme sull’esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e medicina legale”)

(1) Dopo la lettera h) del comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:

“i) sentito il Comitato provinciale per la programmazione sanitaria, fissa le tariffe per le certificazioni micologiche richieste nell’esclusivo interesse privato; tali tariffe sono fissate tenuto conto del costo effettivo della prestazione.”

CAPO V
TRASPORTI

Art. 11 (Modifica della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, recante “Disciplina degli impianti a fune e prescrizioni per gli ostacoli alla navigazione aerea“)

(1) Dopo il comma 1 dell’articolo 27 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, è inserito il seguente comma:

“1/bis. Per le funivie monofune con movimento unidirezionale e le sciovie tali ispezioni e verifiche funzionali possono essere effettuate ogni quattro anni.“

Art. 12 (Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 37, recante “Spesa e contributi per studi e progetti per lo sviluppo ed il miglioramento delle comunicazioni e dei trasporti nel territorio della Provincia di Bolzano e per favorire l’intermodalità”)

(1) I commi 3 e 4 dell’articolo 8 della legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 37, e successive modifiche, sono abrogati.

Art. 13 (Modifica della legge provinciale 19 agosto 1988, n. 34, recante “Esercizio delle funzioni amministrative provinciali in materia di comunicazioni e trasporti e porti lacuali”)

(1) Dopo l’articolo 1 della legge provinciale 19 agosto 1988, n. 34, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 1/bis (Autotrasporto di cose per conto terzi e in conto proprio) - 1. La competenza relativa alla gestione dell’albo provinciale degli autotrasportatori per conto terzi e del rilascio delle licenze di trasporto merci in conto proprio, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, è esercitata dall’ufficio competente in materia di trasporto merci della Ripartizione provinciale Mobilità.

2. Il contributo annuo per l’iscrizione all’albo degli autotrasportatori, di cui all’articolo 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298, per le imprese iscritte all’albo della Provincia di Bolzano – in deroga a quanto previsto dalla citata legge – è versato dagli interessati direttamente all’amministrazione provinciale.

3. Restano ferme le competenze dello Stato per quanto concerne la fissazione della misura del contributo annuo nonché i criteri per la sua fissazione e la determinazione dei tempi per il pagamento da parte delle imprese.”

CAPO VI
ABROGAZIONI

Art. 14 (Abrogazioni)

(1) Sono abrogati i commi 4 e 7 dell’articolo 17 e l’articolo 43 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche.

Art. 15 (Entrata in vigore)

(1) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

 

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