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In vigore al: 21/11/2014

Delibera 29 luglio 2002, n. 2732
Direttive relative alla determinazione del reddito personale da considerare ai fini della concessione delle pensioni di invalidità, cecità e sordomutismo civile, ai sensi della legge provinciale 21.08.1978, n. 46 e articolo 38 della l. 28.12.2001 n. 448 (modificata con delibera n. 1742 del 29.05.2003, delibera n. 313 del 2.2.2004, delibera n. 228 del 08.02.2010, delibera n. 125 del 31.01.2011, delibera n. 374 del 12.03.2012, delibera n. 105 del 21.01.2013 e delibera n. 116 del 04.02.2014)

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Articolo 3
Redditi esclusi

1. Per la determinazione del reddito complessivo non vengono presi in considerazione i seguenti redditi:

a) Le indennità di accompagnamento per invalidi civili e ciechi civili assoluti, l'indennità speciale per ciechi civili con residuo, l'indennità di comunicazione per sordomuti e l´assegno integrativo per ciechi civili, corrisposti ai sensi della L.P. n. 46/78;

b) il premio-sussidio per la frequenza di laboratori protetti, previsto dalla legge provinciale 30.06.1983, n. 20;

c) le pensioni di guerra, le rendite corrisposte dall'I.N.A.I.L. e ogni altra prestazione avente carattere risarcitorio delle conseguenze di infortuni per causa di guerra, lavoro o servizio, che abbiano cagionato minorazioni diverse da quelle che danno titolo per la pensione e le altre prestazioni economiche di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo di cui alla L.P. n. 46/78;

d) le prestazioni indennitarie previste in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati;

e) Le prestazioni di natura assistenziale erogate da enti pubblici;

f) ogni altro reddito non assogettabile all'I.R.PE.F..