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In vigore al: 21/11/2014

Delibera 29 luglio 2002, n. 2732
Direttive relative alla determinazione del reddito personale da considerare ai fini della concessione delle pensioni di invalidità, cecità e sordomutismo civile, ai sensi della legge provinciale 21.08.1978, n. 46 e articolo 38 della l. 28.12.2001 n. 448 (modificata con delibera n. 1742 del 29.05.2003, delibera n. 313 del 2.2.2004, delibera n. 228 del 08.02.2010, delibera n. 125 del 31.01.2011, delibera n. 374 del 12.03.2012, delibera n. 105 del 21.01.2013 e delibera n. 116 del 04.02.2014)

....omissis....

1. di approvare le direttive di cui all´allegato "A”, che costituisce parte integrante della presente delibera;

2. di corrispondere, a partire dal mese successivo alla data della domanda, agli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti civili, che risulteranno averne il diritto, le prestazioni nel nuovo ammontare, determinato secondo le direttive allegate,

3. di prendere atto che agli aventi diritto che presenteranno la domanda per la concessione dell´incremento e la relativa documentazione entro il 30 settembre 2002, avranno diritto agli arretrati delle prestazioni a far data dal 1 gennaio 2002, ovvero dal primo mese successivo al compimento dell´età prevista dalle direttive allegate;

4. di prendere atto che la maggiore spesa che deriverà dalla concessione e dal pagamento dell´incremento di pensione è da imputare al capitolo 51410 del bilancio per l´anno in corso;

5. la presente delibera va pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

Allegato A)

DIRETTIVE RELATIVE ALLA DETERMINAZIONE DEL REDDITO PERSONALE DA CONSIDERARE AI FINI DELLA CONCESSIONE DELLE PENSIONI DI INVALIDITÁ, CECITÀ E SORDOMUTISMO CIVILE, AI SENSI DELLA LEGGE PROVINCIALE 21.08.1978 N. 46 E DELL´ART. 38 DELLA LEGGE 28.12.2001 N. 448.

TITOLO I
Requisiti economici per la concessione della pensione di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo di cui alla legge provinciale 21.08.1978, n. 46

Articolo 1
Requisiti generali

1. Per la concessione della pensione per invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, prevista dalla legge provinciale 21.08.1978 n. 46, non devono venire superati i limiti di reddito complessivo determinati annualmente con deliberazione della Giunta Provinciale.

2. Per l'anno 2002 sono stabiliti i seguenti limiti di reddito:

Euro 12.796,09 (L. 24.776.685), per la concessione della pensione per invalidi civili assoluti, ciechi civili e sordomuti;

Euro 3.755,83 (L. 7.272.300) per la concessione della pensione per invalidi civili parziali;

Articolo 2
Determinazione del reddito complessivo

1. Il reddito complessivo di cui all'art. 1 consiste nella totalità del reddito personale assoggettabile I.R.PE.F. del richiedente, al lordo degli oneri deducibili, anche se soggetto a tassazione separata o se tassato alla fonte.

2. Il reddito di riferimento è quello conseguito dal richiedente nell'anno solare precedente a quello in cui viene presentata la domanda.

3. Il suddetto reddito è rapportato ai limiti di reddito di cui al comma 2 dell'art. 1, validi con riferimento all'anno della domanda;

Articolo 3
Redditi esclusi

1. Per la determinazione del reddito complessivo non vengono presi in considerazione i seguenti redditi:

a) Le indennità di accompagnamento per invalidi civili e ciechi civili assoluti, l'indennità speciale per ciechi civili con residuo, l'indennità di comunicazione per sordomuti e l´assegno integrativo per ciechi civili, corrisposti ai sensi della L.P. n. 46/78;

b) il premio-sussidio per la frequenza di laboratori protetti, previsto dalla legge provinciale 30.06.1983, n. 20;

c) le pensioni di guerra, le rendite corrisposte dall'I.N.A.I.L. e ogni altra prestazione avente carattere risarcitorio delle conseguenze di infortuni per causa di guerra, lavoro o servizio, che abbiano cagionato minorazioni diverse da quelle che danno titolo per la pensione e le altre prestazioni economiche di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo di cui alla L.P. n. 46/78;

d) le prestazioni indennitarie previste in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati;

e) Le prestazioni di natura assistenziale erogate da enti pubblici;

f) ogni altro reddito non assogettabile all'I.R.PE.F..

TITOLO II
Requisiti economici per la concessione della pensione integrata ai sensi dell'art. 38 della L. 448/2001

Articolo 4
Requisiti generali

1. Fermo restando il diritto alla pensione di cui alla L.P. n. 46/78 e le relative direttive di cui ai precedenti articoli 1,2 e 3, gli invalidi civili assoluti, i ciechi civili assoluti e i sordomuti che hanno compiuto il 60° anno di età, nonché i ciechi civili con residuo che hanno compiuto il 70° anno di età, hanno diritto alla concessione dell'incremento della pensione (di seguito "pensione incrementata”), fino al raggiungimento dell'importo mensile di 535,95 euro, a condizione che non vengano superati i seguenti limiti di reddito annuo, comprensivo della pensione di cui alla L.P. 46/78:

a) per l'anno 2014

euro 8.291,66 per il solo richiedente;

b) euro 14.110,59 cumulati con il reddito del coniuge, per il richiedente che è coniugato e non legalmente ed effettivamente separato,

2. La pensione integrata è in in ogni caso concessa in misura tale da non comportare il superamento dei suddetti limiti di reddito annuo.

3. Per gli anni successivi al 2004 i limiti di reddito di cui al comma 1 vengono aggiornati con delibera della Giunta Provinciale;

Articolo 5
Determinazione del reddito complessivo

1. Il reddito complessivo di cui all'art. 1 consiste nella totalità del reddito personale assoggettabile I.R.PE.F. del richiedente, al lordo degli oneri deducibili, anche se soggetto a tassazione separata o se tassato alla fonte.

2. Ai fini della concessione della pensione integrata vengono considerati reddito rilevante del richiedente anche la pensione per invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, e gli assegni integrativi per ciechi civili, corrisposti ai sensi della L.P. 46/78.

3. Il reddito di riferimento è quello conseguito dal richiedente nell'anno solare precedente a quello in cui viene presentata la domanda.

4. Il suddetto reddito è rapportato ai limiti di reddito di cui al comma 2 dell'art. 1, validi con riferimento all'anno della domanda;

Articolo 6
Determinazione del reddito complessivo del coniuge

1. Il reddito complessivo del coniuge viene determinato ai sensi dell´art. 5;

Articolo 7
Redditi esclusi

1. Per la determinazione del reddito complessivo ai fini della concessione della pensione integrata non viene considerato il reddito della casa d'abitazione.

2. Non vengono altresì prese in considerazione le entrate elencate nell'art. 3 delle presenti direttive, ad eccezione dell'assegno integrativo per ciechi civili.