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In vigore al: 21/11/2014

Delibera 29 luglio 2002, n. 2732
Direttive relative alla determinazione del reddito personale da considerare ai fini della concessione delle pensioni di invalidità, cecità e sordomutismo civile, ai sensi della legge provinciale 21.08.1978, n. 46 e articolo 38 della l. 28.12.2001 n. 448 (modificata con delibera n. 1742 del 29.05.2003, delibera n. 313 del 2.2.2004, delibera n. 228 del 08.02.2010, delibera n. 125 del 31.01.2011, delibera n. 374 del 12.03.2012, delibera n. 105 del 21.01.2013 e delibera n. 116 del 04.02.2014)

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Articolo 2
Determinazione del reddito complessivo

1. Il reddito complessivo di cui all'art. 1 consiste nella totalità del reddito personale assoggettabile I.R.PE.F. del richiedente, al lordo degli oneri deducibili, anche se soggetto a tassazione separata o se tassato alla fonte.

2. Il reddito di riferimento è quello conseguito dal richiedente nell'anno solare precedente a quello in cui viene presentata la domanda.

3. Il suddetto reddito è rapportato ai limiti di reddito di cui al comma 2 dell'art. 1, validi con riferimento all'anno della domanda;