(1) Le domande di agevolazione edilizia possono essere presentate alla Ripartizione provinciale edilizia abitativa tutto l'anno.
(2) La Giunta provinciale può disporre che venga sospesa la presentazione delle domande per determinati periodi.
(3) Le domande vengono ammesse correntemente secondo l'ordine cronologico di presentazione. Le domande non ammesse nell'anno corrente vengono ammesse nell'anno seguente con precedenza su quelle successivamente presentate.